Cassazione Civile, Ordinanza n. 00830/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il reddito di inserimento sociale previsto dalla delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001. In primo grado, dopo un precedente rinvio disposto da Cass. S.U. n. 15297 del 2014, la domanda era stata accolta solo per un semestre. La corte d'appello aveva poi confermato che la prestazione fosse limitata a una durata massima di sei mesi, con possibilità di rinnovo solo su specifica domanda dell'interessato e previa verifica della permanenza dei requisiti. Nel ricorso per cassazione il beneficiario ha denunciato violazione dell'art. 7 e dell'art. 18 della delibera comunale, dell'art. 2 l. n. 328/2000, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la prestazione, una volta riconosciuta come diritto soggettivo dalle Sezioni Unite, non potesse essere circoscritta temporalmente in quel modo e che la Corte territoriale si fosse posta in contrasto con il precedente di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che le Sezioni Unite, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, avevano comunque precisato che la concessione della provvidenza restava subordinata all'accertamento dei presupposti richiesti e che non era stata contestata la legittimità di tali presupposti. Ha quindi ritenuto corretta l'interpretazione della delibera comunale secondo cui l'erogazione è limitata a sei mesi, con eventuale rinnovo solo su domanda e previa verifica della permanenza delle condizioni, e ha giudicato coerente la decisione di merito che aveva limitato la condanna al solo semestre decorrente dalla domanda originaria, dichiarando inammissibili le ulteriori domande relative al rinnovo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001
va letto in connessione sistematica con l'art. 18 della medesima delibera; la previsione della persistenza delle condizioni legittimanti non elimina la disciplina della durata semestrale e del rinnovo.
art. 18, Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001
prevede una durata massima di sei mesi dell'erogazione della provvidenza e subordina l'eventuale rinnovo a una specifica domanda dell'interessato e alla previa verifica della permanenza dei requisiti.
richiamo utilizzato dal ricorrente per contestare la disciplina comunale; la Corte osserva che una censura di contrasto con tale norma investirebbe la legittimità della previsione dell'art. 18, questione ritenuta estranea al thema decidendum secondo le Sezioni Unite.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del motivo.
invocato dal ricorrente per sostenere il contrasto con il precedente di Sezioni Unite; la Corte esclude la violazione, rilevando che il precedente non impediva la lettura adottata della delibera.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una provvidenza economica è disciplinata da un atto amministrativo che ne prevede una durata massima e un rinnovo subordinato a nuova domanda e a verifica dei requisiti, il giudice deve coordinare sistematicamente le clausole sulla durata con quelle sulla persistenza delle condizioni di accesso.
- Il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario e della natura di diritto soggettivo della posizione azionata non esclude che l'erogazione della prestazione resti condizionata all'accertamento e alla permanenza dei presupposti previsti dalla disciplina sostanziale.
- Non può invocarsi il precedente delle Sezioni Unite in modo da estenderne la portata oltre l'oggetto effettivamente deciso, specie quando la legittimità della disciplina sostanziale non sia stata oggetto di scrutinio nel precedente richiamato.
- Se la domanda originaria riguarda un periodo già determinato dalla disciplina applicabile, il giudice può limitare la condanna al solo periodo coperto dalla domanda e dichiarare inammissibili le pretese ulteriori che presuppongano un distinto e successivo rinnovo della prestazione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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