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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22444/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che, in parziale accoglimento dell'appello, aveva annullato solo alcune cartelle e ridotto il fermo amministrativo, confermando per il resto la decisione di primo grado. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, sostenendo che una cartella di pagamento era stata ritenuta validamente notificata pur mancando la prova dell'invio della raccomandata informativa. Secondo il ricorrente, la controparte aveva prodotto soltanto relata di notifica e certificato di residenza, non anche ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento; richiamava inoltre la giurisprudenza sulla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'irreperibilità relativa, assumendo che fossero necessarie tutte le formalità previste per tale ipotesi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che il richiamo all'art. 140 c.p.c. e alla disciplina dell'irreperibilità relativa era inconferente, poiché nel caso concreto l'atto era stato consegnato a persona di famiglia convivente. Ha affermato che, per la comunicazione prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, è sufficiente la raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento. Inoltre ha valorizzato l'attestazione contenuta nella relata di notifica circa l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ritenendola fede pubblica fino a querela di falso, querela che non era stata proposta. Ha quindi integrato la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., reputando il dispositivo conforme a diritto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della sola Agenzia delle Entrate costituita; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla notifica della cartella; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    la comunicazione informativa prevista dalla norma non richiede la raccomandata con avviso di ricevimento; è sufficiente la raccomandata semplice.

  • art. 140 c.p.c.

    la disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c. è stata ritenuta inconferente perché nel caso concreto non si versava in ipotesi di irreperibilità relativa.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è consegnata a un familiare convivente o ad altro soggetto qualificato presso l'indirizzo del destinatario, non opera la disciplina della notifica per irreperibilità relativa e non è pertinente il richiamo all'art. 140 c.p.c.
  • Per la comunicazione informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 è sufficiente la raccomandata semplice, non essendo necessario l'avviso di ricevimento.
  • L'attestazione dell'agente notificatore contenuta nella relata di notifica fa fede fino a querela di falso quanto alle attività ivi certificate, compresa l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
  • Se la motivazione della sentenza di merito è incompleta ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte può integrare la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. senza cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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