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Ordinanza

Ordinanza n. 4110/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 0016189 di protocollo del 21 maggio 2026 con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato ha escluso il ricorrente dal Concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 2, punto 1, lett. e), del bando, per ritenuta carenza delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; - della determinazione del 27 maggio 2026 e dell’elenco ad essa annesso, costituente parte integrante della stessa, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati di cui all’art. 1, punto 1, lettera b), del suddetto concorso, per un’aliquota di n. 2.059 posti, riservati, ai sensi dell’art. 703 del D.Lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, successivamente ampliata a 2.159, nella parte in cui non ricomprende tra i vincitori l’odierno ricorrente; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, in parte qua, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

Giustizia amministrativa202607422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per ritenuta carenza delle qualità morali e di condotta, nonché mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi della clausola del bando relativa alle qualità morali e di condotta, nonché la graduatoria di merito nella parte in cui non lo comprende tra i vincitori. L’esclusione è stata motivata dall’Amministrazione con il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di diffamazione, relativo alla pubblicazione su Instagram di un’immagine ritenuta lesiva della reputazione di un’altra persona. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la determinazione amministrativa non presentasse emersioni inficianti, considerando l’ampia latitudine discrezionale spettante all’Amministrazione nella valutazione delle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso al ruolo della Polizia di Stato. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001

    È richiamato quale fondamento del requisito relativo alle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso al concorso.

  • art. 2, punto 1, lett. e), del bando di concorso

    Prevede il requisito delle qualità morali e di condotta posto a fondamento dell’esclusione.

  • art. 595 c.p.

    Individua il reato di diffamazione per il quale il candidato era stato deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto ad azione penale.

  • art. 703 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale base della riserva di posti in favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la valutazione della legittimità di un’esclusione da un concorso per l’accesso alla Polizia di Stato deve essere compiuta secondo il livello di cognizione sommaria proprio dell’art. 55 c.p.a.
  • La valutazione delle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione; in sede cautelare, l’atto non può essere sospeso quando non emergano profili immediatamente inficianti della motivazione e della valutazione compiuta.
  • La definizione di un procedimento penale mediante sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova non impedisce, di per sé, all’Amministrazione di valutare il comportamento sottostante nell’ambito del giudizio discrezionale sulle qualità morali e di condotta del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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