Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il titolare di una ditta individuale operante nel settore dell'autolavaggio, condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda per plurime violazioni della normativa prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, gli erano contestate omissioni relative agli obblighi informativi, formativi e di vigilanza previsti dal d.lgs. n. 81/2008, emerse a seguito di accessi ispettivi effettuati nel 2023 presso l'impresa, dopo un precedente intervento con prescrizioni e sospensione dell'attività. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) deducendo l'inutilizzabilità dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese da un teste, assumendo che l'attività ispettiva si fosse svolta quando erano già emersi indizi di reità e quindi senza le garanzie difensive previste dagli artt. 220 disp. att., 63 e 64 c.p.p.; 2) contestando la sussistenza di riscontri probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità; 3) lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere valutata unitariamente e che il precedente intervento ispettivo non fosse ostativo; 4) censurando il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, osservando che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, c.p.p. presuppone l'esistenza di precisi indizi di reità già al momento dell'audizione e che il ricorrente non aveva indicato quali elementi concreti, prima della sua dichiarazione, avessero già trasformato la sua posizione in quella di indagato. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico, poiché la ricostruzione del giudice di merito appariva chiara: in un successivo accesso ispettivo era stata riscontrata la prosecuzione dell'attività nonostante la precedente sospensione, la presenza di un lavoratore in nero e l'inosservanza di più obblighi prevenzionistici e formativi. Sul terzo motivo, ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la reiterazione della condotta, la prosecuzione dell'attività dopo la sospensione e la presenza di precedenti violazioni, ritenendo non occasionale il comportamento. Sul quarto motivo, ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e ha giudicato congrua la pena pecuniaria determinata dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008
Norma sanzionatoria per la violazione degli obblighi prevenzionistici richiamati in imputazione.
art. 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008
Norma sanzionatoria per la violazione dell'obbligo prevenzionistico contestato nel capo 2.
art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008
Obbligo datoriale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori richiamato per i capi 1 e 2.
art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008
Obbligo datoriale prevenzionistico richiamato nel capo 2.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81 del 2008
Obbligo di informazione ai lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione.
art. 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008
Obbligo di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
Richiamato dalla difesa per sostenere che l'attività ispettiva avrebbe dovuto essere assistita dalle garanzie difensive proprie dell'attività di polizia giudiziaria.
L'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni presuppone che al momento dell'audizione l'escusso fosse già, in concreto, gravato da precisi indizi di reità.
Richiamato dalla difesa in tema di garanzie da applicare all'atto dichiarativo dell'interessato divenuto sostanzialmente indagato.
La particolare tenuità del fatto richiede la positiva verifica di tutti i presupposti normativi; il diniego può fondarsi anche sulla mancanza di uno solo dei criteri richiesti e la prova dei presupposti va allegata dall'imputato.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza non è sufficiente.
Indicato come base della qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso di un'attività ispettiva presuppone che, al momento dell'audizione, esistano già specifici indizi di reità idonei a far assumere al dichiarante la qualità sostanziale di indagato; non bastano generici coinvolgimenti in vicende potenzialmente penalmente rilevanti.
- La verifica della qualità di indagato va compiuta in termini sostanziali, guardando al quadro indiziario concretamente percepibile dall'autorità procedente, e tale accertamento, se motivato in modo congruo, non è sindacabile in cassazione.
- La deduzione di inutilizzabilità o di travalicamento dell'attività amministrativa deve essere specifica: chi la propone deve indicare quali elementi concreti fossero già emersi e in quale momento l'attività abbia assunto natura di indagine penale.
- La particolare tenuità del fatto è preclusa quando la condotta presenti caratteri di reiterazione, non occasionalità o gravità apprezzabile, potendo il giudice negarla anche in presenza della sola mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis c.p.
- L'onere di allegare elementi specifici a sostegno della particolare tenuità grava sull'imputato.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma sufficiente, specie in assenza di elementi positivi valorizzabili; la mera incensuratezza non è di per sé decisiva.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti e al regime di continuazione applicato.
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