Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva assolto l'imputato, nella qualità di legale rappresentante di una ditta individuale, dal reato tributario di omessa dichiarazione per insussistenza del fatto e aveva rideterminato la pena per le residue imputazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di occultamento o distruzione di scritture contabili. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo ha contestato la tenuta della motivazione sulla natura fittizia delle operazioni poste a base del reato di emissione di fatture false, deducendo violazione di legge e richiamando la mancanza di prova dell'inesistenza delle operazioni. Con il secondo ha censurato l'affermazione del dolo specifico nel medesimo reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso l'evasione, intesa come evento, con l'elemento soggettivo, che richiede la coscienza della falsità e il fine di agevolare l'evasione altrui. Con il terzo motivo ha dedotto mancanza di prova del dolo specifico per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili. Con il quarto ha lamentato vizio motivazionale, sostenendo che non fosse stato spiegato perché i documenti contabili mancanti fossero essenziali e che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di mere presunzioni, senza prova di occultamento o distruzione. Con il quinto ha dedotto un vizio della contestazione, ritenuta promiscua e alternativa tra occultamento e distruzione, con lesione del diritto di difesa. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché volto a rivalutare il merito e la prova, preclusi in sede di legittimità, e comunque la motivazione d'appello era congrua: le fatture erano numerosissime, con causali generiche, pagamenti in contanti o con assegni non effettivamente incassati, assenza di struttura aziendale, mancanza di dipendenti e mezzi, assenza di dichiarazioni fiscali e di titoli abilitativi per l'attività dichiarata. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti l'evento evasivo non è elemento costitutivo ma fine specifico richiesto dal dolo; il reato è integrato dalla coscienza e volontà di emettere documentazione falsa con il fine di consentire a terzi l'evasione, senza necessità che l'evasione si realizzi effettivamente. Il dolo specifico è stato desunto correttamente anche dalle modalità concrete della condotta. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché nuovi in cassazione, non essendo stati specificamente dedotti in appello. Ha infine rigettato la censura sulla contestazione alternativa, ritenendo l'imputazione sufficientemente determinata e chiara; ha inoltre valorizzato gli elementi probatori sull'occultamento della documentazione, ritenendo logicamente sostenibile la conclusione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel testo è richiamato come imputazione assolta in appello perché il fatto non sussiste; la Corte di cassazione non si sofferma sul merito di tale capo se non per registrare l'esito favorevole all'imputato in appello.
Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede la coscienza e volontà di emettere documentazione fiscale falsa e il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte o l'indebito rimborso IVA; non è necessario che l'evasione altrui si realizzi effettivamente.
Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è integrato quando la documentazione obbligatoria non sia resa disponibile agli organi verificatori in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; il mancato rinvenimento può essere sintomatico dell'occultamento se non sorretto da prova seria di diversa causa.
La Corte richiama il divieto di proporre in cassazione questioni non dedotte con i motivi di appello, dichiarando inammissibili i motivi nuovi.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non è oggetto della decisione in senso centrale; non emerge dal testo un'applicazione o un vaglio diretto di particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- Nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'evasione d'imposta altrui non è un elemento costitutivo oggettivo del fatto, ma il fine specifico richiesto dal dolo; il reato si consuma con l'emissione e la fuoriuscita del documento dalla sfera dell'emittente, senza che occorra l'effettivo utilizzo da parte del destinatario.
- La prova del dolo specifico può essere desunta da elementi indiziari gravi e convergenti, quali l'assenza di struttura aziendale, la genericità delle causali, le modalità anomale di pagamento e l'elevato numero delle fatture emesse nel tempo.
- La censura proposta per la prima volta in cassazione su profili non devoluti al giudice di appello è inammissibile, perché il ricorso non può essere usato per introdurre questioni sottratte al contraddittorio di merito.
- La contestazione alternativa di condotte tipizzate non viola di per sé il diritto di difesa se l'imputazione consente comunque di comprendere con sufficiente precisione il fatto addebitato e di approntare una difesa effettiva; ai fini dell'occultamento di scritture contabili, il mancato rinvenimento della documentazione può essere valorizzato come indice della condotta illecita quando manchi una spiegazione credibile alternativa.
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