Cassazione Penale, Sentenza n. 26432/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per esercizio abusivo di scommesse e per contravvenzioni in materia di pubblica sicurezza e giochi, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, limitatamente a chiedere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa ha dedotto che la questione era proponibile per la prima volta in sede di legittimità perché l'istituto è stato introdotto successivamente al giudizio di appello ed è applicabile retroattivamente; ha valorizzato la modestia dell'offesa, la non abitualità della condotta e il lunghissimo tempo trascorso tra la pronuncia della sentenza d'appello e la notificazione dell'estratto contumaciale, avvenuta solo nel 2025. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'istituto non serve a rimediare a ritardi notificatori e che il motivo era comunque generico quanto ai requisiti applicativi della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, affermando che l'art. 131-bis c.p. è astrattamente applicabile anche retroattivamente alla sentenza d'appello anteriore alla riforma, ma che nel caso concreto la richiesta difensiva era generica perché non indicava elementi specifici idonei a dimostrare la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il ritardo di diciassette anni nella trasmissione della sentenza per la notifica è stato stigmatizzato, ma ritenuto in sé insufficiente a fondare l'applicazione dell'istituto. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
È causa di non punibilità in senso stretto, di natura sostanziale, finalizzata a espungere dal circuito penale i fatti marginali e superflui sul piano punitivo; richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento ed è applicabile retroattivamente anche rispetto a sentenze anteriori alla sua introduzione, se la questione è rilevante nel giudizio di legittimità.
art. 133, comma 1, c.p.
I criteri di valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo orientano l'apprezzamento della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 4 L. n. 401/1989
Norma incriminatrice posta a base di una delle imputazioni originarie, relativa alla gestione di scommesse on-line in forma non autorizzata.
art. 88 TULPS
Norma contestata con il capo relativo all'esercizio/gestione di scommesse, richiamata insieme all'art. 4 L. 401/1989.
art. 718 c.p.
Contravvenzione contestata nel capo b), riferita al gioco d'azzardo o a fatti connessi ai giochi non consentiti.
art. 719, comma 1, n. 2, c.p.
Contravvenzione contestata nel capo b), in concorso con le altre norme sui giochi d'azzardo.
art. 721 c.p.
Contravvenzione contestata nel capo b), richiamata tra i reati definiti estinti per prescrizione in appello.
legge 31 luglio 2006, n. 241
Legge di indulto applicata in primo grado, che ha estinto la pena irrogata.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione congiunta di due requisiti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la sola valorizzazione del tempo trascorso o di vicende processuali anomale non è sufficiente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve verificare in concreto, sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, se il fatto sia effettivamente marginale secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- L'istituto della particolare tenuità del fatto non è strumento per rimediare a ritardi notificatori o ad altre disfunzioni processuali, ma serve esclusivamente a escludere la punibilità di fatti che, pur integrando il reato, presentano un'offensività minimale.
- La retroattività dell'art. 131-bis c.p. consente di applicare la causa di non punibilità anche a sentenze anteriori alla sua introduzione, ma la deduzione deve essere specifica e supportata da elementi concreti sul fatto e sulla condotta dell'imputato.
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