Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto, nella qualità di amministratore unico di una società, è stato condannato per avere indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2015 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture emesse da una società ritenuta filtro nell'ambito di un più ampio sistema di frodi fiscali. In appello la condanna è stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) mancanza di motivazione sulla censura relativa all'uso, da parte dei giudici di merito, del contenuto di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società emittente, assumendosi che fossero state indebitamente utilizzate anche parti valutative e dichiarative dell'atto; (2) utilizzazione di elementi contenuti nel PVC e di dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria ritenuti valutativi o introduttivi di atti di indagine non acquisiti, con richiamo di plurime norme processuali e convenzionali; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova sull'elemento soggettivo, contestandosi la lettura delle intercettazioni e la ritenuta consapevolezza della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate; (4) illegittimo diniego della rinnovazione istruttoria in appello, con richiesta di escutere un teste che aveva partecipato alla redazione del PVC; (5) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo tutti i motivi inammissibili o infondati. Ha affermato che il primo motivo era generico perché non chiariva se si contestasse un vizio di motivazione della sentenza di primo grado o una vera e propria inutilizzabilità del PVC, e comunque non era stata specificata la decisività delle parti censurate; ha ribadito che il PVC della Guardia di finanza è utilizzabile come prova documentale, con i limiti derivanti dall'art. 220 disp. att. c.p.p., ma che nel caso concreto la doglianza non era stata articolata nei termini necessari. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e fuori dai limiti del giudizio di legittimità, poiché mirava a una rilettura del materiale istruttorio e introduceva questioni di fatto non devolute in appello. Il terzo motivo è stato respinto perché la valutazione delle intercettazioni è questione di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, profili non adeguatamente dedotti; inoltre la Corte ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito sulla consapevolezza dell'imputato circa la non provenienza delle prestazioni dalla società fatturante. Il diniego della rinnovazione istruttoria è stato ritenuto legittimo per mancata specifica dimostrazione della decisività della prova richiesta. Infine, la censura sulla pena e sulle attenuanti generiche è stata respinta perché la motivazione della Corte territoriale, che aveva applicato una pena di poco superiore al minimo edittale valorizzando il contesto complessivo e la gravità del fatto, è stata considerata conforme ai principi consolidati; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato reputato correttamente motivato dall'assenza di elementi positivi. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Integra il delitto di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte richiama in particolare la configurabilità del dolo nella consapevolezza della non provenienza della prestazione dalla società che ha fatturato.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Disciplina l'assunzione delle garanzie procedurali quando emergono indizi di reato; la sua violazione attiene alle regole di utilizzabilità della prova e non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità in assenza di espressa previsione.
art. 191 c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale parametro per dedurre l'inutilizzabilità di atti asseritamente acquisiti illegittimamente.
art. 194 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti della prova testimoniale e al contenuto valutativo delle dichiarazioni del teste.
art. 234 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzazione documentale di atti esterni al processo.
art. 256 c.p.p.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sull'acquisizione di atti di indagine.
art. 270 c.p.p.
Richiamato dalla difesa con riferimento all'utilizzabilità di atti provenienti da altro procedimento.
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ribadisce che la parte che la richiede deve indicare la decisività della prova e che il diniego è legittimo se la prova è superflua o irrilevante.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute in presenza della sola incensuratezza; il diniego può essere motivato con l'assenza di elementi positivi.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa e ai limiti di utilizzabilità degli atti.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa per contestare la correttezza del contraddittorio e della formazione della prova.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa a fondamento delle doglianze sul fair trial.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla utilizzabilità di un atto documentale deve essere specifica: occorre indicare quale parte dell'atto sia viziata, quale sia la regola processuale violata e quale sia la decisività della doglianza rispetto al compendio probatorio complessivo; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza è, in linea generale, un documento utilizzabile nel processo penale; quando emergano indizi di reato, le attività successive devono rispettare le garanzie procedurali previste, ma la dedotta violazione non produce automaticamente inutilizzabilità o nullità senza una specifica previsione normativa.
- In tema di reati tributari, nel delitto di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti il dolo consiste nella consapevolezza che la prestazione non provenga dal soggetto che ha emesso la fattura; non è necessario che l'agente partecipi a un'associazione o conosca ogni dettaglio del sistema fraudolento, essendo sufficiente la consapevolezza della divergenza tra realtà economica e documentazione fiscale.
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica; il diverso significato prospettato dalla parte non può essere accolto senza un effettivo travisamento della prova, decisivo e incontestabile.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello richiede che la parte alleghi in modo puntuale la necessità e la decisività della prova richiesta; il diniego è legittimo se la prova è superflua, irrilevante o non adeguatamente collegata alle questioni effettivamente devolute.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi e il complessivo contesto del fatto; non esiste un diritto al minimo edittale né un obbligo di motivazione particolarmente analitica quando la pena sia determinata in misura prossima al minimo.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o chiedere una rivalutazione del materiale probatorio; il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le questioni effettivamente devolute in appello.
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