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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato dal Tribunale alla pena di 900 euro di ammenda con sospensione condizionale per avere svolto, quale gestore di un'attività di fabbro, operazioni di lavorazione, assemblaggio e saldatura di metalli in assenza della prescritta autorizzazione regionale, ha proposto ricorso per cassazione denunciando un vizio di motivazione e la violazione dell'art. 279, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, ha censurato la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, sostenendo che fosse stata attribuita ingiustificata credibilità alla testimonianza di un operante di polizia giudiziaria e non adeguata considerazione alle incongruenze del teste, oltre a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi della difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da una motivazione logica e coerente con le acquisizioni probatorie: dagli accertamenti della Polizia Municipale era emerso che l'imputato esercitava l'attività in un locale nella sua disponibilità, con macchinari e attrezzature ancora in funzione, senza alcuna documentazione relativa alla messa in esercizio di impianti con emissioni in atmosfera, senza certificazione degli adempimenti richiesti dagli artt. 273-279 del d.lgs. n. 152 del 2006 e senza iscrizione nel registro delle imprese. La doglianza difensiva, in sostanza, mirava a una rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006

    Sanziona penalmente chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione; nel caso concreto è stato ritenuto integrato dalla conduzione dell'attività di lavorazione dei metalli senza i titoli abilitativi richiesti.

  • artt. 273-279 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamati come complesso degli adempimenti e delle certificazioni non risultanti assolti dall'imputato per l'esercizio dell'attività con emissioni in atmosfera.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, pone a carico del ricorrente le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per la verifica dell'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione, quando la motivazione sia immune da illogicità manifeste.
  • La censura di travisamento della prova o di vizio motivazionale deve essere specifica e autosufficiente; non è sufficiente opporre una diversa lettura del compendio probatorio o richiamare in modo generico atti il cui contenuto non sia riportato o allegato.
  • Il reato previsto dall'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006 può ritenersi integrato quando l'attività di installazione o esercizio di uno stabilimento avvenga in assenza della prescritta autorizzazione e degli adempimenti normativamente richiesti.
  • La credibilità delle fonti di prova è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente con gli esiti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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