Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativo all’annualità 2014 e aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, quale amministratore di più società, per plurime violazioni della normativa penale-tributaria, rideterminando la pena e riducendo la confisca. I fatti contestati riguardavano, in sintesi, l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali mediante alterazione delle scritture e dei registri IVA, e la fraudolenta predisposizione della documentazione contabile per evadere imposte sui redditi e IVA. Con il ricorso per cassazione l’imputato articolava quattro motivi: 1) sosteneva che le condotte avrebbero dovuto essere riqualificate da dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici a dichiarazione infedele, perché mancavano fatture false o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento, essendo le operazioni reali e la contabilità regolare; 2) censurava la motivazione sull’elemento soggettivo, deducendo l’insufficienza dell’affermazione del dolo specifico e la mancata considerazione di elementi favorevoli (contabilità regolare, rapporti commerciali effettivi, collaborazione, valutazioni della Commissione tributaria); 3) contestava la quantificazione della confisca per equivalente, ritenendola non adeguatamente motivata e non correttamente commisurata al profitto del reato; 4) censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocando incensuratezza, collaborazione e assenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici richiede una struttura bifasica: una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, seguita dal falso in dichiarazione, con impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria; in difetto di tale attività prodromica, la condotta può ricadere nella sola dichiarazione infedele, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’alterazione dei registri IVA, dei registri acquisti e dei prospetti di liquidazione, nonché il confronto tra contabilità, dichiarazioni e controlli incrociati, escludendo che si trattasse di un mero falso dichiarativo non fraudolento. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché non devoluto con l’atto di appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non specifico rispetto ai criteri adottati per la quantificazione della confisca. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell’elevato ammontare dell’evasione, della reiterazione seriale delle violazioni e dell’assenza di ravvedimento. Conseguentemente, l’imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
richiamato come fattispecie di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere imposte; la condotta è stata mantenuta ferma dalla Corte territoriale.
art. 3 d.lgs. 74/2000
richiamato come dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; la Corte ne ha ribadito la struttura bifasica e la necessità di una condotta fraudolenta prodromica alla dichiarazione.
art. 4 d.lgs. 74/2000
richiamato come dichiarazione infedele, applicabile solo quando la falsità dichiarativa non sia preceduta o supportata da artifici o fatture false.
art. 8 d.lgs. 74/2000
richiamato come emissione di fatture per operazioni inesistenti; per il capo relativo al 2014 il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 62-bis c.p.
richiamato in tema di attenuanti generiche; la sola incensuratezza non è sufficiente e il giudice può valorizzare l’assenza di elementi positivi e la gravità del fatto.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per la modifica dell’art. 62-bis c.p., che rende insufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici richiede, oltre al falso in dichiarazione, una previa o contestuale alterazione fraudolenta delle scritture contabili o l’uso di mezzi idonei a ostacolare l’accertamento; in mancanza di tale quid pluris, la condotta può integrare soltanto la dichiarazione infedele.
- La clausola di sussidiarietà dell’art. 4 d.lgs. 74/2000 opera solo fuori dai casi degli artt. 2 e 3: quando la falsità dichiarativa è sorretta da fatture false o da altri artifici, non si applica la mera dichiarazione infedele.
- Ai fini della configurabilità della dichiarazione fraudolenta, non è necessario che l’inganno sia immediatamente percepibile; è sufficiente che l’attività contabile e documentale renda necessario un controllo incrociato per scoprire il mendacio.
- Le censure sulla motivazione dell’elemento soggettivo devono essere specificamente devolute nei gradi di merito; in cassazione non sono esaminabili se costituiscono questione nuova rispetto all’appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi significativi, come l’elevato profitto evasivo, la serialità delle violazioni e la mancanza di ravvedimento, senza che la sola incensuratezza imponga il riconoscimento del beneficio.
- Le doglianze sulla confisca devono essere specifiche e confrontarsi con i criteri effettivamente adottati dal giudice di merito; una critica generica al rapporto tra profitto e debito tributario non consente il controllo di legittimità.
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