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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un articolato processo penale relativo a un gruppo operante in provincia di Crotone, in materia di stupefacenti, armi, estorsione, danneggiamento e associazione mafiosa/associazione finalizzata al traffico di droga. In primo grado il G.U.P. aveva condannato Salvatore Comito, Martino Corigliano, Michele Antonio Comito classe 1963 e Michele Antonio Comito classe 1991, riconoscendo, per quanto qui rileva, il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per Salvatore Comito e per i due Michele Antonio Comito, nonché il 416-bis per Corigliano, oltre a molteplici reati-fine di spaccio ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e, per Corigliano, estorsioni, danneggiamento e armi. In appello la Corte di Catanzaro ha ridotto le pene per tre imputati ma ha confermato la responsabilità di Michele Antonio Comito classe 1991, oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Calabria. I ricorrenti hanno denunciato, in sintesi: per Salvatore Comito, la mancanza della prova del vincolo associativo, l'omesso riconoscimento della lieve entità per i reati di droga e un esame solo apparente dei singoli reati-fine; per Martino Corigliano, l'erronea attribuzione della cessione di stupefacente contestata al capo 2 sulla base di intercettazioni ritenute generiche; per Michele Antonio Comito classe 1963, l'insussistenza della societas sceleris e l'erroneo diniego della lieve entità ex art. 73, comma 5, e art. 74, comma 6, per difetto di prova sulla quantità e qualità della sostanza; per Michele Antonio Comito classe 1991, la contestazione dell'associazione per stupefacenti, il diniego della lieve entità, il mancato uso del favor rei per la mancata perizia sulla sostanza e, soprattutto, la censura sul trattamento sanzionatorio per l'eccessività della pena base e l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coimputati, ai quali erano state concesse le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi di Salvatore Comito, Martino Corigliano e Michele Antonio Comito classe 1963, rigettandoli con condanna al pagamento delle spese processuali. Per Michele Antonio Comito classe 1991 ha invece accolto il quarto motivo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullando la sentenza impugnata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame della pena; tutte le residue doglianze sono state rigettate, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza. La parte civile Regione Calabria non ha ottenuto liquidazione delle spese per mancato deposito di conclusioni scritte e nota spese.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre un vincolo permanente e un'organizzazione, anche rudimentale, idonea a realizzare concretamente il programma criminoso; la fattispecie attenuata di cui al comma 6 richiede che l'associazione sia programmata ed attuata esclusivamente per fatti di lieve entità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La lieve entità va valutata in modo complessivo, considerando tutti gli indici normativi e il contesto concreto, non solo la quantità di volta in volta ceduta; singole modeste cessioni non bastano se inserite in un'attività stabile e organizzata di spaccio.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    L'aggravante contestata è stata esclusa per uno degli imputati e richiamata come profilo da valutare nel trattamento sanzionatorio dell'altro ricorrente.

  • art. 416-bis c.p.

    Costituisce il titolo di reato contestato a uno dei coimputati, ma non è oggetto di specifiche censure decisive nella parte dispositiva rilevante della decisione.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come aggravante in relazione ai reati di estorsione contestati a un imputato e considerato nel bilanciamento attenuanti/aggravanti in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali consegue al rigetto del ricorso.

  • art. 624 c.p.p.

    L'annullamento limitato al solo trattamento sanzionatorio lascia ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza.

Massime di principio

  • In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la prova del vincolo associativo può essere desunta anche da elementi indiziari convergenti, quali conversazioni intercettate, rapporti stabili tra i soggetti, basi logistiche, divisione dei compiti, continuità dei contatti e commissione seriale di reati-fine.
  • Il discrimine tra concorso di persone nel reato e associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 risiede non solo nell'accordo criminoso, ma nell'esistenza di una struttura organizzativa, anche elementare, che assicuri stabilità e supporto durevole alla realizzazione del programma illecito.
  • La lieve entità nei reati di stupefacenti non può essere riconosciuta sulla base del solo dato quantitativo delle singole cessioni, dovendo il giudizio essere unitario e complessivo e tenere conto dell'intero contesto offensivo, della frequenza delle condotte, del numero di acquirenti, delle modalità operative e dell'inserimento in un'organizzazione criminale.
  • L'associazione per il traffico di droga in forma lieve ex art. 74, comma 6, è configurabile solo quando i sodali abbiano programmato ed effettivamente realizzato esclusivamente fatti riconducibili all'art. 73, comma 5, con modalità strutturali incompatibili con traffici di maggiore gravità.
  • In cassazione non è consentita una rilettura alternativa e frammentaria delle prove quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica; l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, anche se criptico, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Il trattamento sanzionatorio deve essere sorretto da motivazione adeguata, specie quando vi sia una significativa disparità di pena rispetto a coimputati in posizione analoga; la mancata giustificazione del diverso trattamento può determinare annullamento limitato alla pena.
  • L'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio non incide sulla statuizione di responsabilità, che resta irrevocabile se non specificamente censurata o se le doglianze sul merito sono infondate.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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