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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23229/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato il suo appello avverso il diniego di protezione internazionale. Con il primo motivo chiedeva che la Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, sostenendo che la previsione dell'udienza solo eventuale per l'audizione del richiedente fosse incompatibile con Costituzione, CEDU e normativa UE. Con il secondo motivo censurava la mancata fissazione dell'udienza camerale da parte del Tribunale, nonostante l'istanza del difensore e la mancata disponibilità della videoregistrazione dell'audizione. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, in combinato con l'art. 5, comma 6, e l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, lamentando una motivazione apodittica e priva di specifiche ragioni in fatto e in diritto. Con il quarto motivo deduceva la violazione delle norme in tema di valutazione della domanda di protezione e di credibilità del richiedente, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione solo sulla credibilità soggettiva e sull'onere di provare il fumus persecutionis, senza corretta applicazione dei parametri legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la questione di costituzionalità e il vizio relativo alla mancata udienza risultavano nuove in sede di legittimità, non essendo stata trascritta o dimostrata la loro tempestiva deduzione nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché proposto sostanzialmente per difetto di motivazione secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c., non più deducibile dopo la riforma del 2012, precisando che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale". Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la valutazione di credibilità del racconto del richiedente è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque la Corte territoriale aveva utilizzato fonti adeguate e aggiornate per il paese di origine. Non è stata adottata statuizione sulle spese per la mancata costituzione sostanziale del Ministero; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, d.lgs. n. 25 del 2008

    La previsione dell'udienza eventuale per l'audizione del richiedente non è stata scrutinata nel merito perché la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base formale di alcune censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché in realtà miravano a contestare il merito o la motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più ammessa la doglianza di mero difetto o insufficienza di motivazione.

  • art. 3, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 251 del 2007

    La credibilità del racconto del richiedente è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, che deve verificarne coerenza e plausibilità.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione del provvedimento, ma non ritenuta violata nei limiti dedotti.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato insieme ad altre norme sulla protezione umanitaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente in tema di divieto di espulsione/rifoulement, senza accoglimento della censura.

  • art. 2 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato come disposizione generale in tema di protezione internazionale.

  • art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato per i criteri di valutazione delle domande e della credibilità del richiedente.

  • art. 7 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato nel quadro delle norme sulla protezione internazionale.

  • art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato per i presupposti della protezione sussidiaria.

  • art. 3, comma 8, d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione della domanda di protezione.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale e delle norme sulla protezione internazionale.

  • art. 8 della direttiva 2004/83/CE

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo.

  • art. 8 della direttiva 95/2001

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, come parametro sovranazionale invocato.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo.

  • artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.

    Richiamati per sostenere la questione di costituzionalità dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati come parametri sovranazionali nella questione di legittimità costituzionale.

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dell'audizione del richiedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata in cassazione se la relativa deduzione non risulta tempestivamente proposta nei gradi di merito e non è specificamente documentata nel ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare per la prima volta questioni o eccezioni di merito non trattate nella sentenza impugnata, poiché esse sono inammissibili in quanto nuove.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al solo omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, restando esclusa la censura di semplice insufficienza o apoditticità della motivazione secondo il previgente regime.
  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione come diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il controllo sulla decisione in materia di protezione internazionale richiede che il giudice di merito faccia uso di fonti informative adeguate, recenti e aggiornate sul paese di origine; in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneGiudicato
RamiProcesso civileImmobiliareFamigliaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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