Cassazione Civile, Ordinanza n. 04918/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per il disconoscimento di costi ritenuti indeducibili perché privi di inerenza: spese per affitti e gestione di immobili, viaggi, acquisti di articoli per la casa e di abbigliamento, ritenuti connessi a consumo personale e/o familiare e non all'attività sociale. La società aveva sostenuto che i costi erano invece funzionali all'attività d'impresa, in particolare all'allestimento di uno showroom, all'esposizione stabile del campionario e all'organizzazione di eventi. In appello l'Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado, ma la CTR aveva ritenuto l'appello inammissibile per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e, comunque, aveva esaminato anche il merito confermando la tesi della società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello tributario ha devoluzione piena e può limitarsi a riproporre le ragioni già svolte in primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme processuali tributarie per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello senza considerare le argomentazioni effettivamente contenute nell'atto; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul capo relativo alla qualificazione dei costi come spese di rappresentanza anziché di pubblicità; 4) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2597 c.c. sulla deducibilità dei costi; 5) violazione dell'art. 108 TUIR sulla distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e non richiede una minuziosa confutazione puntuale di ogni statuizione di primo grado; è sufficiente che dall'atto, considerato nel suo complesso, emergano le ragioni di censura. Ha quindi cassato la sentenza sul punto. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, una volta che il giudice di appello si sia spogliato della potestas iudicandi pronunciando sull'inammissibilità, le ulteriori argomentazioni di merito rese ad abundantiam non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la CTR aveva errato nel ritenere inammissibile l'appello per asserita mancanza di specificità, nonostante l'atto fosse idoneo a devolvere la controversia al giudice di secondo grado secondo i principi dell'appello tributario a devoluzione piena.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per errori processuali dell'appello tributario e della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale in tema di deducibilità dei costi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per censurare l'erronea valutazione della natura delle spese.
richiamato per sostenere il parametro della specificità dei motivi di appello, ritenuto non applicato correttamente dalla CTR.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il processo tributario richiede motivi di appello specifici, ma la specificità non implica una confutazione analitica e formalistica di ogni argomento della sentenza di primo grado.
invocato per lamentare la pronuncia di inammissibilità dell'appello senza considerare le effettive deduzioni dell'Ufficio.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con l'art. 53 d.lgs. 546/1992 nel motivo di nullità processuale.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
invocato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
invocato per la deducibilità dei costi in relazione al requisito di inerenza e alla loro efficacia causale per l'impresa.
richiamato nel motivo sulla deducibilità dei costi, in relazione alla contestata rilevanza economica delle spese per l'attività d'impresa.
richiamato per la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza e per il relativo regime di deducibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: può essere ammissibile anche quando l'appellante riproponga in sostanza le stesse ragioni già svolte in primo grado, purché l'atto consenta di individuare le doglianze contro la decisione impugnata.
- La specificità dei motivi di appello non richiede una confutazione minuziosa e formalistica di ogni passaggio della sentenza di primo grado; è sufficiente che le censure risultino dal complesso dell'atto di impugnazione, incluse premesse, parte espositiva e conclusioni.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile l'impugnazione e, ad abundantiam, sviluppa anche argomentazioni sul merito, la parte soccombente ha interesse a censurare solo la statuizione pregiudiziale; le ulteriori motivazioni di merito non sono autonomamente devolvibili in cassazione per difetto di interesse.
- Quando una decisione si fonda su una statuizione pregiudiziale che esaurisce la potestas iudicandi sul merito, il sindacato di legittimità deve concentrarsi sulla correttezza della sola questione pregiudiziale accolta.
- L'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello tributario, in presenza di motivi desumibili dall'atto nel suo complesso, impone la cassazione con rinvio per l'esame del merito.
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