Cassazione Civile, Ordinanza n. 06297/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2014 emesso nei confronti di una società per il contestato utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, con conseguente indetraibilità dell’IVA. In primo grado il ricorso della società era stato accolto. La CTR aveva poi dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore antistatario della società avverso la sola statuizione sulle spese, ritenendo che non fosse stato proposto nei confronti della società stessa, e aveva rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia sulla notifica dell’avviso. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società; 2) motivazione apparente e omessa pronuncia sulla validità della notifica dell’avviso e sulla necessità della raccomandata informativa; 3) violazione delle norme sulla notificazione ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 e L. 890/1982, sostenendo la regolarità della notifica per irreperibilità assoluta; 4) tardività del ricorso introduttivo della società contro l’atto impositivo. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, denunciando la nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto ammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo che l’appello del difensore antistatario, proposto contro la sola statuizione sulle spese, dovesse essere notificato anche alla società contribuente, parte del giudizio di primo grado; poiché ciò non era avvenuto, la CTR avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza. È stato rigettato il ricorso incidentale della società, perché l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto contro parte diversa dall’appellante principale opera solo nel caso di appello incidentale tardivo, mentre nel caso concreto l’appello incidentale dell’Agenzia era tempestivo e depositato secondo la disciplina del processo tributario. Gli altri motivi del ricorso principale sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dichiarato l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo in relazione al ricorso incidentale rigettato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’appello nel processo tributario deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la mancata evocazione di una parte rilevante determina un vizio che impone la verifica dell’integrazione del contraddittorio.
In presenza di litisconsorzio necessario o di parte pretermessa, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia denunciato dall’Agenzia.
È richiamato come parametro della motivazione apparente.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento eseguita secondo la procedura per irreperibilità assoluta.
artt. 8 e 9 L. 20 dicembre 1982, n. 890
Sono richiamati dalla ricorrente principale in tema di notificazione degli atti tributari.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione alla dedotta tardività del ricorso introduttivo della società.
È invocato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità della sentenza rispetto al giudicato interno/efficacia della decisione.
È invocato nel ricorso incidentale in tema di appello incidentale.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
L’appello incidentale nel processo tributario va depositato e non notificato, sicché non sussiste un onere di notifica al litisconsorte pretermesso da parte dell’appellato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; se una parte necessaria è stata omessa, il giudice di appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio, altrimenti la sentenza è nulla.
- La scindibilità del giudizio non può essere affermata quando la statuizione impugnata riguarda anche la posizione di una parte non evocata in appello, come accade per la liquidazione delle spese che coinvolga anche la parte originaria del rapporto processuale.
- L’inammissibilità dell’appello incidentale proposto contro una parte diversa dall’appellante principale non opera in modo assoluto, ma è circoscritta all’ipotesi di appello incidentale tardivo; se l’appello incidentale è tempestivo, la censura non è fondata.
- Nel processo tributario l’appello incidentale si deposita e non si notifica, per cui non può gravare sull’appellato un onere di notificazione al litisconsorte pretermesso dall’appellante.
- Quando viene accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →