Cassazione Civile, Ordinanza n. 14564/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società, recuperando maggiori IRPEF, IRAP e IVA a seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione. L'Ufficio ha ritenuto la contabilità complessivamente inattendibile per numerose e gravi irregolarità relative, tra l'altro, ai libri inventari, al registro dei beni ammortizzabili, al conto cassa e alle rimanenze finali, e ha rideterminato ricavi e volume d'affari con metodo induttivo puro, anche mediante rielaborazione degli studi di settore. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo decisivo che nella sentenza di primo grado mancasse ogni considerazione sulla gravità dello scostamento rispetto agli studi di settore. L'Agenzia ha quindi impugnato la sentenza regionale per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento non era fondato sul mero scostamento dagli studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d), ma sull'inattendibilità complessiva della contabilità, che legittimava l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che dall'avviso di accertamento risultava una motivazione basata su gravi e numerose irregolarità contabili tali da rendere inattendibile l'intera contabilità, con conseguente legittimità dell'uso del metodo induttivo e della rielaborazione degli studi di settore come supporto ricostruttivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo quando le irregolarità contabili sono gravi e numerose da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base per l'accertamento induttivo anche ai fini IVA in presenza di inattendibilità complessiva della contabilità.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato solo per chiarire che la pretesa non era fondata sul mero scostamento dagli studi di settore.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Menționato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato per la sospensione dei termini di impugnazione e la conseguente tempestività del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento del reddito d'impresa, quando la contabilità presenti irregolarità gravi e numerose tali da comprometterne l'affidabilità complessiva, l'Amministrazione finanziaria può procedere con metodo induttivo puro.
- In presenza di contabilità sostanzialmente inattendibile, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- L'accertamento fondato sull'inattendibilità complessiva della contabilità non va confuso con l'accertamento basato sul mero scostamento dagli studi di settore; il giudice di merito deve verificare la reale base giustificativa dell'atto impositivo.
- Se l'avviso di accertamento espone specifiche irregolarità contabili idonee a giustificare l'uso del metodo induttivo, la decisione che annulli l'atto solo perché manca una valutazione sulla gravità dello scostamento dagli studi di settore è erronea.
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