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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21692/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La misura cautelare in carcere era stata confermata dal Tribunale del riesame in relazione alla provvisoria imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e a diversi episodi di cessione/detenzione a fini di spaccio. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (1) mancato confronto del riesame con la memoria difensiva ex art. 309, comma 6, c.p.p.; (2) carenza di gravità indiziaria per il capo 46, sostenendo che dalle conversazioni valorizzate non si ricavasse che l'oggetto della transazione fosse stupefacente e che la consegna fosse riconducibile ad altri; (3) analoghe censure per il capo 68, affermando che il presunto indizio fosse tratto da una conversazione neutra e non individualizzante; (4) medesima doglianza per il capo 69, sempre rispetto a una conversazione ritenuta oggettivamente neutra; (5) contestazione del capo 77, assumendo che la detenzione a fini di spaccio fosse desunta da elementi non direttamente riferibili all'indagato; (6) infine, censura alla ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, deducendo che il rapporto fosse solo sinallagmatico venditore/acquirente, privo di affectio societatis, e comunque limitato a circa otto mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte volte a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del compendio intercettativo, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che invece era stata ritenuta congrua, diffusa e logicamente coerente sia quanto ai singoli reati fine di spaccio sia quanto alla partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, con ordine di trasmissione della copia del provvedimento all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    La memoria difensiva depositata nel riesame deve essere specificamente affrontata, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse comunque motivato in modo adeguato.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso formulati come violazione di legge e vizio di motivazione sono stati reputati inammissibili perché diretti a una diversa lettura del fatto e privi di confronto con la decisione impugnata.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato quale parametro della gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice dei reati-fine di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti valorizzati dal giudice cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti è ricostruibile in base a un accordo stabile, a una struttura permanente e alla suddivisione di ruoli; la prova può desumersi anche da elementi indicativi della prosecuzione dell'attività oltre il periodo direttamente osservato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione ai capi relativi ai reati-fine, quale titolo di concorso di persone nei fatti di cessione/detenzione di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

  • art. 1, Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende presuppone la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nella specie esclusa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, sono inammissibili le censure sulla gravità indiziaria che si risolvono in una mera rilettura del compendio probatorio o delle intercettazioni, senza un confronto specifico con la motivazione del riesame.
  • La motivazione del tribunale del riesame sulla gravità indiziaria è immune da censura quando ricostruisce gli episodi attraverso un insieme coerente di elementi investigativi, e non attraverso un singolo dato isolato o neutralizzato dal contesto.
  • Ai fini della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non basta un rapporto episodico di compravendita: occorre che gli elementi indiziari descrivano un contributo stabile, inserito nella struttura organizzata e funzionale alla realizzazione del programma criminoso.
  • La prova dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 può essere desunta anche da condotte di supporto nei momenti critici dell'organizzazione e dalla continuità della collaborazione nel tempo, non essendo necessario che il periodo di monitoraggio coincida con l'intera durata del sodalizio.
  • La stabilità del vincolo associativo può essere inferita da dati che mostrino la prosecuzione dell'attività oltre il limitato arco delle indagini, purché il ragionamento sia sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • In sede cautelare, la contestazione dell'uso di conversazioni intercettate come prova indiziaria deve confrontarsi con l'intero sviluppo dialogico e fattuale ricostruito dal giudice, non essendo sufficiente affermarne in astratto la neutralità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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