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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16141/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973: a seguito di invito a fornire chiarimenti sugli indici di capacità contributiva e della documentazione prodotta per giustificare la provenienza delle somme impiegate in investimenti patrimoniali, l'Ufficio notificava un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, addizionale regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, ritenendo non esaustiva la prova offerta dal contribuente. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP e un successivo giudizio di appello definito in modo sfavorevole al contribuente, la causa era già giunta una prima volta in Cassazione, che aveva cassato con rinvio; all'esito del giudizio di rinvio la Corte tributaria regionale rigettava nuovamente l'appello. Nel ricorso per cassazione contro tale ultima decisione il contribuente articolava quattro motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse travisato o ignorato la documentazione sulle disponibilità economiche del nucleo familiare e che una precedente pronuncia della stessa CTR, resa in diversa composizione, avesse invece riconosciuto la prova della capacità di sostenere le spese; 2) nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., lamentando una conferma acritica della sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 210 e 213 c.p.c. e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, oltre omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte di merito non avesse motivato correttamente sugli investimenti della moglie e avesse omesso di esercitare poteri istruttori officiosi; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese, che sarebbe stata illegittima non tenendo conto del parziale accoglimento originario, del precedente rinvio e di altra decisione favorevole relativa a diverso anno d'imposta.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché non censura la ratio decidendi principale della sentenza impugnata e perché la doglianza, formalmente prospettata come violazione dell'art. 115 c.p.c., mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e non un vero travisamento probatorio; rigetta il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di merito supera il minimo costituzionale e non presenta anomalie tali da integrare motivazione apparente; dichiara inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, rilevando la commistione tra censure di fatto e di diritto, l'erroneo richiamo all'art. 2697 c.c. come strumento per rimettere in discussione la valutazione delle prove, l'assenza dei presupposti per lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori ex artt. 210 e 213 c.p.c. e la non sindacabilità in cassazione della valutazione complessiva della capacità finanziaria familiare; dichiara inammissibile e infondato il quarto motivo, affermando che la regolazione delle spese va compiuta in base all'esito globale della lite e che l'esistenza di altro giudizio o di precedenti fasi processuali non altera il criterio della soccombenza finale. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Costituisce il fondamento dell'accertamento sintetico basato sugli indici di capacità contributiva e sulla verifica della coerenza tra reddito dichiarato e investimenti/spese.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disattende il principio della disponibilità delle prove; non basta contestare la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e intelligibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro dei vizi denunciabili in cassazione: nullità processuali, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata; non è il mezzo per censurare il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • artt. 210 e 213 c.p.c.

    Il mancato esercizio dei poteri di esibizione e acquisizione di informazioni è censurabile solo entro limiti rigorosi; non può supplire all'inerzia probatoria della parte e richiede specifici presupposti non dedotti nel caso.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La regolazione delle spese deve essere effettuata in relazione all'esito globale della lite, non ai singoli gradi o a vicende di altri giudizi tra le stesse parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale di definizione proposta dal consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la richiesta della parte di decisione nelle forme ordinarie.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Viene applicato per la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per i vizi di nullità processuale e motivazionale denunciati nel primo, secondo e parte del terzo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma non sulla rivalutazione complessiva del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per le dedotte violazioni di legge sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: la censura è ammissibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non acquisite al processo o ha disatteso la regola di disponibilità delle prove.
  • La denuncia di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. è fondata solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente incongrua da non consentire di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente al minimo costituzionale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura esclusivamente se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non può essere utilizzata per contestare il risultato della valutazione probatoria o la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non un giudizio complessivo di inferenza o di relazione tra redditi, spese e capacità contributiva.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono essere invocati per colmare l'inerzia probatoria della parte e il loro mancato esercizio è sindacabile solo in presenza dei presupposti specificamente richiesti dalla giurisprudenza.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il criterio decisivo è la soccombenza globale all'esito finale del processo; precedenti fasi processuali favorevoli o altri giudizi tra le stesse parti relativi ad annualità diverse non impongono una diversa regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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