Cassazione Civile, Ordinanza n. 09632/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di procacciamento d'affari stipulato il 3 luglio 2002. Il procacciatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni ritenute non corrisposte. La società resistente propose opposizione al decreto, deducendo: l'insussistenza del diritto alle provvigioni per una pratica di finanziamento sottoposta a sequestro penale e ritenuta di possibile fittizietà; il diritto alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di provvigioni per altre pratiche, sempre in ragione del dedotto infedele adempimento; nonché il risarcimento del maggior danno per somme poi restituite alla banca preponente. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il procacciatore alla restituzione di € 59.189,40. La Corte d'appello confermò. Nel ricorso per cassazione il procacciatore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la condanna alla restituzione sarebbe stata pronunciata senza specifica domanda e, in subordine, che sulla domanda risarcitoria vi sarebbe giudicato interno; 2) violazione degli artt. 2697 e 1460 c.c., per avere la Corte posto a suo carico l'onere di provare il buon esito degli affari e per avere ritenuto spendibile la domanda riconvenzionale su somme relative al rapporto con la banca; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere attribuito rilievo probatorio al provvedimento penale di prescrizione e agli elementi del processo penale, ritenuti inidonei a provare l'inadempimento e l'assenza di causa del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è extrapetizione quando il giudice si mantenga entro i limiti delle domande, procedendo a una corretta qualificazione delle stesse come domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto alle provvigioni e di ripetizione dell'indebito delle somme già corrisposte; ha respinto anche la doglianza sul giudicato interno. Ha respinto il secondo motivo rilevando che il contratto prevedeva espressamente la spettanza della provvigione solo per gli affari andati a buon fine, previsione non contestata dal ricorrente, e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l'inadempimento del procacciatore. Ha respinto il terzo motivo perché la censura in tema di valutazione delle prove era impropriamente veicolata come violazione di legge e, comunque, la Corte d'appello aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova della mancanza di causa del pagamento e dell'indebito da restituire. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di extrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi e attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre quando il giudice si limita a qualificare correttamente le domande proposte.
Una volta provati il pagamento e l'assenza di causa giustificativa, grava sull'accipiens l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto a trattenere la somma ricevuta.
La deduzione dell'inadempimento viene valutata alla luce degli obblighi contrattuali assunti; nel caso concreto il contratto prevedeva la provvigione solo per gli affari andati a buon fine.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo la regola legale; non se si contesta soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il procedimento penale definito per prescrizione è stato richiamato come elemento indiziario, in assenza di prevalenti cause di assoluzione nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procacciamento d'affari la provvigione può essere pattiziamente subordinata al buon esito degli affari segnalati; in tal caso il compenso non matura per pratiche non andate a buon fine o ritenute fittizie.
- Il vizio di extrapetizione non sussiste quando la domanda sia correttamente interpretata dal giudice di merito come domanda di accertamento negativo, ripetizione dell'indebito o risarcimento, purché la pronuncia resti nei limiti del petitum e della causa petendi.
- In materia di ripetizione dell'indebito, provati il pagamento e la mancanza di una giustificazione causale, spetta a chi ha ricevuto la somma dimostrarne la causa legittimante.
- Le censure sulla valutazione delle prove non possono essere mascherate come violazioni dell'art. 116 c.p.c.; la violazione di legge è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore giuridico diverso da quello previsto dall'ordinamento.
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