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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09640/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dirigente medico)

La controversia

Un dirigente medico, primario di un reparto ospedaliero, agiva contro l'azienda sanitaria chiedendo: il risarcimento del danno per violazione del legittimo affidamento ingenerato da un documento istruttorio interno del 2006 e da una successiva nota del 2008 ritenuta illegittima; il risarcimento per asserito indebito arricchimento dell'ente per le prestazioni rese con una propria strumentazione acquistata dal medico; il pagamento di somme per ferie maturate e non godute; il risarcimento di un danno non patrimoniale. L'ente resisteva e proponeva anche domanda riconvenzionale per un debito orario. Il tribunale respingeva tutto; in appello veniva riconosciuto solo un indennizzo per arricchimento senza causa, pari a metà di quanto trattenuto dall'ente. In cassazione il ricorrente deduceva, con cinque motivi, violazione di numerose norme sostanziali e processuali, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza: contestava la qualificazione della nota del 2006 come atto interno non vincolante, la mancata considerazione della disciplina sulla libera professione intramuraria e sul contenimento delle liste d'attesa, la quantificazione equitativa dell'indennizzo senza tener conto della sua effettiva diminuzione patrimoniale, il rigetto degli interessi sulle ferie e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi; ha accolto solo in parte il terzo motivo, limitatamente al profilo degli interessi compensativi e della rivalutazione sull'indennizzo da arricchimento senza causa, richiamando il principio secondo cui il credito ex art. 2041 c.c. è un credito di valore da liquidare con riferimento al valore monetario attuale e con interessi compensativi decorrenti dalla perdita del godimento del bene o dall'esborso. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1175, 1337, 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione di correttezza, buona fede e affidamento, ma non ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento dei motivi rigettati

  • artt. 2041 ss. c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è ammessa entro i limiti dell'effettivo depauperamento subito dall'altra parte e dell'arricchimento conseguito; il relativo credito va liquidato equitativamente, come credito di valore

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa dell'indennizzo quando non sia possibile una precisa quantificazione

  • art. 1499 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la censura è stata respinta o assorbita nei limiti indicati

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove e dei documenti, ma la Corte ha ribadito che l'interpretazione dei documenti è riservata al giudice di merito

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della censura contro la motivazione della sentenza d'appello

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'operato della pubblica amministrazione

  • art. 1 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del legittimo affidamento

  • artt. 1, 2 e 10-bis L. n. 241 del 1990

    richiamati dal ricorrente in relazione al procedimento amministrativo e al legittimo affidamento

  • art. 15-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato dal ricorrente per la disciplina della libera professione intramuraria

  • art. 72, comma 11, L. n. 488 del 1998

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina sanitaria invocata

  • artt. 1, 5 e 10 d.P.C.M. 27 marzo 2000

    richiamati dal ricorrente per la regolazione della libera professione e delle attività correlate

  • art. 55, comma 2, CCNL dirigenza medica 8 giugno 2000

    richiamato dal ricorrente

  • art. 14, comma 6, CCNL dirigenza medica 3 novembre 2005

    richiamato dal ricorrente

  • art. 1282 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di interessi sulle somme dovute per ferie e festività soppresse

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    invocati per la regolazione delle spese di lite, motivo assorbito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente attraverso la censura sull'omesso esame e sulla prova dei fatti rilevanti, ma non oggetto di autonoma decisione

  • art. 2041 c.c.

    l'indennizzo da ingiustificato arricchimento deve essere parametrato al vantaggio effettivamente conseguito e produce interessi compensativi dal momento della perdita del godimento o dell'esborso

Massime di principio

  • L'interpretazione dei documenti e degli atti amministrativi già acquisiti è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo entro limiti rigorosi; non è sufficiente proporre una diversa lettura del loro contenuto senza riportarne adeguatamente il testo rilevante.
  • Un atto istruttorio interno non indirizzato al destinatario e non formalmente decisorio non è, di regola, idoneo a vincolare l'amministrazione né a fondare un affidamento tutelabile come se fosse una determinazione finale.
  • L'azione di arricchimento senza causa non consente di conseguire l'intero utile tratto dall'altra parte, ma soltanto una somma corrispondente al depauperamento effettivamente subito dall'attore, nei limiti dell'arricchimento altrui e tenendo conto, anche in via forfettaria, dei costi sopportati dalla controparte che abbiano inciso su tale arricchimento.
  • L'indennizzo ex art. 2041 c.c. ha natura di credito di valore: va liquidato al valore attuale al momento della decisione, con rivalutazione sino alla pronuncia e con interessi compensativi dalla data della perdita del godimento del bene o dell'esborso.
  • Quando una censura si fonda su norme settoriali non esaminate nei motivi di appello o su documenti non trascritti neppure sinteticamente nel ricorso, la doglianza può risultare inammissibile o infondata per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieArricchimento senza causaInadempimentoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causa

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