Cassazione Civile, Ordinanza n. 09749/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di alcuni dipendenti volta a ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano il computo dell'intero apprendistato. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione della disciplina dell'apprendistato contenuta nella legge n. 25/1955 e nel d.lgs. n. 276/2003; (2) violazione dell'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 19 l. n. 25/1955; (3) in via subordinata, violazione dell'art. 19 l. n. 25/1955, dell'art. 12 preleggi e dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006; (4) violazione della direttiva 2000/78/CE per asserita discriminazione indiretta per età; (5) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all'art. 18 l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, dopo la riforma del 2012, il lavoratore sarebbe privo della tutela forte e quindi la prescrizione dei crediti retributivi non decorrerebbe in costanza di rapporto. La ricorrente ha poi rinunciato ai primi quattro motivi, sicché la Corte ha esaminato solo il quinto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della rinuncia della ricorrente, e ha rigettato il quinto motivo ritenendolo infondato. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole ai lavoratori. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
sopravvenuto difetto di interesse
La rinuncia ai motivi di ricorso rende superfluo esaminarne la fondatezza e determina inammissibilità per difetto di interesse sopravvenuto.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia ai singoli motivi non è stata ricondotta alla disciplina della rinuncia al ricorso, ma trattata come atto processuale distinto e meno oneroso sul piano formale.
art. 19 legge n. 25/1955
Richiamato come norma regolatrice dell'apprendistato nel periodo considerato, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili per rinuncia.
artt. 47, 49 e 57 d.lgs. n. 276/2003
Norme invocate in tema di apprendistato; le censure che le riguardavano non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 49, comma 4, d.lgs. n. 276/2003
Invocato dalla ricorrente per contestare la disciplina applicabile all'apprendistato; motivo dichiarato inammissibile.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della disciplina e dell'accordo sindacale; motivo non esaminato nel merito.
artt. 1 e 2 Direttiva 2000/78/CE
Richiamati per escludere una discriminazione indiretta collegata all'età; motivo dichiarato inammissibile.
art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte ribadisce che, per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato post-riforma ciò avviene, per i crediti non ancora prescritti, alla cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
La Corte richiama la riforma del 2012 per escludere che il rapporto di lavoro sia assistito da una stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
L. n. 92/2012
La riforma viene considerata nel valutare il venir meno della stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della decorrenza della prescrizione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire ai precedenti recenti della Corte e alla loro funzione nomofilattica.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come ridefiniti dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità piena impedisce di far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma; il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
- La rinuncia della parte ricorrente a singoli motivi di impugnazione determina sopravvenuto difetto di interesse e quindi inammissibilità di quei motivi, senza che debba farsi applicazione della disciplina della rinuncia al ricorso.
- Quando un orientamento di legittimità è stato enunciato in chiave nomofilattica e consolidato da precedenti recenti, la Corte tende a seguirlo in assenza di gravi ragioni per il mutamento, valorizzando certezza del diritto e uniformità interpretativa.
- In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, il giudice deve verificare se, al momento della riforma, il diritto fosse già prescritto: solo per i crediti non ancora estinti opera il criterio della decorrenza dalla cessazione del rapporto.
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