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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09621/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e riconosciuto un’indennità risarcitoria; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione, la società cessionaria del ramo d’azienda ha denunciato, con il ricorso principale, la violazione dell’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 e degli accordi collettivi applicati in situazione di crisi aziendale, sostenendo che fosse stato erroneamente ritenuto operante l’art. 2112 c.c. invece della disciplina derogatoria di mantenimento, anche parziale, dell’occupazione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 24 e 52 l. fall. e degli artt. 409 e 433 c.p.c., sostenendo l’improcedibilità della domanda risarcitoria per effetto dell’ammissione della società alla procedura concorsuale. La società cedente in amministrazione straordinaria, con ricorso successivo qualificato come incidentale, ha poi rinunciato al ricorso; il lavoratore non ha accettato la rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società cessionaria, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società cedente, per sopravvenuto difetto di interesse dovuto alla rinuncia non accettata dal controricorrente. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato la tutela reintegratoria per illegittima violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo e ha confermato che, nel caso concreto, la reintegrazione e la conseguente condanna risarcitoria erano azionabili nei confronti della società cessionaria, poiché la controversia atteneva allo status del lavoratore e al ripristino del rapporto. Ha regolato le spese secondo soccombenza e disposto la distrazione in favore del difensore antistatario, oltre al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per la sola ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina del trasferimento d’azienda resta applicabile al trasferimento dei rapporti di lavoro; in caso di cessione di ramo aziendale in contesto di crisi, l’eventuale deroga concordata non può incidere sulla preesistente occupazione oltre i limiti consentiti dalla normativa e dal diritto UE.

  • art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990

    L’accordo sindacale può prevedere deroghe alle condizioni di lavoro, ma, in presenza di procedure di insolvenza non finalizzate alla liquidazione dei beni, non può disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa; se però la procedura di amministrazione straordinaria si risolve nella cessione dei complessi aziendali, si applica la disciplina propria della procedura liquidativa ai fini dell’esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario.

  • art. 5, terzo comma, L. n. 223/1991

    Richiamato quale base della tutela collegata alla violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.

  • art. 18, quarto comma, L. n. 300/1970

    Applicato, nel testo ratione temporis, quale tutela reintegratoria conseguente alla natura sostanziale della violazione dei criteri di scelta.

  • art. 24 L. fall.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’improcedibilità della domanda, ma ritenuto non ostativo alla cognizione del giudice del lavoro nel caso di domanda di reintegrazione e di accertamento del rapporto.

  • art. 52 L. fall.

    Richiamato insieme all’art. 24 l. fall. per sostenere la devoluzione al giudice concorsuale delle pretese del lavoratore, ma non applicato alla domanda che incide sullo status lavorativo.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per il riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice concorsuale, nel senso che le controversie sul rapporto di lavoro restano devolute al giudice ordinario del lavoro.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato nel quadro del riparto di competenza, senza escludere la cognizione del giudice del lavoro sulla domanda di reintegrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata affermata, per la sola ricorrente principale e ove ne ricorrano i presupposti, la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato in relazione alla memoria depositata in vista della decisione in camera di consiglio.

  • d.lgs. n. 270/1999, art. 27, secondo comma, lett. a) e b)

    Usato per distinguere tra amministrazione straordinaria con continuità/ristrutturazione e amministrazione straordinaria che si attua mediante cessione dei complessi aziendali; in quest’ultimo caso la procedura è equiparata, ai fini dell’art. 47 L. 428/1990, a una procedura liquidativa.

  • direttiva 2001/23/CE

    Richiamata per leggere l’art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 in conformità al diritto dell’Unione, con il limite che gli accordi sindacali non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d’azienda o di ramo in contesti di crisi, gli accordi sindacali possono derogare alle condizioni di lavoro, ma non possono eliminare in via pattizia l’occupazione preesistente al trasferimento quando la procedura non sia realmente liquidativa.
  • Se la procedura di amministrazione straordinaria si conclude con la cessione dei complessi aziendali e non con una ristrutturazione in continuità, ai fini dell’art. 47 L. 428/1990 essa va trattata, quanto agli effetti sul passaggio dei lavoratori eccedentari, come una procedura di tipo liquidativo.
  • Nel licenziamento collettivo, la violazione dei criteri di scelta, quando sia sostanziale per erronea comparazione del lavoratore con profili fungibili, integra un vizio che consente la tutela reintegratoria prevista dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • La domanda del lavoratore che mira al ripristino del rapporto e alla reintegrazione resta devoluta al giudice del lavoro anche se il datore o il cessionario è coinvolto in una procedura concorsuale; il diverso riparto verso il giudice fallimentare riguarda invece le sole pretese di credito endoconcorsuali.
  • La rinuncia al ricorso non accettata dal controricorrente può determinare sopravvenuto difetto di interesse e inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese a carico del rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoTrasferimento d'aziendaLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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