Cassazione Civile, Ordinanza n. 31297/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società di capitali per crediti indicati come previdenziali, in parte in privilegio e in parte in chirografo, fondati su cartelle di pagamento ritualmente notificate e non opposte. Il giudice delegato aveva escluso una parte del credito per intervenuta prescrizione; l’opponente sosteneva invece che, nel procedimento di verifica del passivo, il curatore non potesse eccepire la prescrizione perché ciò avrebbe comportato un accertamento negativo di una pretesa tributaria/previdenziale, e soprattutto che la mancata opposizione alle cartelle avesse reso definitivo il titolo, con conseguente applicazione del termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c.; con il secondo motivo lamentava omesso esame delle relate di notifica delle cartelle e della mancata opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, assumendo che il Tribunale avesse trascurato tali fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che i crediti azionati erano crediti previdenziali e che, in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la mancata opposizione alla cartella non determina la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. La cartella di pagamento è atto amministrativo e non ha efficacia di giudicato. La Corte ha inoltre rilevato che restavano comunque non specificamente censurate le ulteriori rationes decidendi del Tribunale: i crediti erano maturati nel 2007 e non risultavano atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il curatore non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di ammissione al passivo fallimentare
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
il mancato esercizio dell’opposizione alla cartella determina decadenza dall’impugnazione, ma non la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale
si applica solo quando il diritto sia accertato con titolo giudiziale definitivo; non opera per la cartella di pagamento o per atti amministrativi non muniti di giudicato
invocato dalla ricorrente per sostenere il termine ordinario decennale, ma ritenuto non applicabile nel caso di specie
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
per i crediti previdenziali stabilisce la prescrizione quinquennale, richiamata dalla Corte come termine applicabile in mancanza di giudicato
art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
richiamato per l’avviso di addebito INPS, assimilato dalla giurisprudenza alla cartella quanto alla mancanza di efficacia di giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi
art. 89 della legge fallimentare
non richiamato; il riferimento nel testo è al ricorso ex art. 93 l.fall.
Massime di principio
- La mancata opposizione a una cartella di pagamento non trasforma, di per sé, la prescrizione breve del credito previdenziale in prescrizione decennale; la conversione ex art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- La cartella esattoriale è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato: la sua definitività per decorso del termine di opposizione produce irretrattabilità del credito, ma non assimilazione a sentenza passata in giudicato.
- Nel giudizio di ammissione al passivo, il creditore che invochi la prescrizione decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella deve allegare un effettivo titolo giudiziale o comunque fatti idonei a fondare la conversione del termine; in difetto, resta applicabile il termine prescrizionale proprio del credito.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto anche su autonome rationes non specificamente censurate in cassazione, il ricorso non può essere accolto, perché quelle rationes restano comunque idonee a sorreggere la decisione.
- Per i crediti previdenziali, in mancanza di un effetto di giudicato, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dalla legge speciale, e il creditore deve dimostrare gli atti interruttivi tempestivi.
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