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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33243/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale su una cessione d'azienda avvenuta nel dicembre 2007, seguita da un successivo affitto dell'azienda e da cessioni di quote sociali a un terzo. L'Amministrazione ha ritenuto che tali operazioni fossero strumentali a sottrarre a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione e i redditi d'impresa, contestando anche un'interposizione fittizia del cessionario e rideterminando il reddito in via induttiva. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, la nullità della notifica a società estinta, l'erronea tassazione della plusvalenza e l'omesso esame di fatti e documenti decisivi, sostenendo di aver fornito prova della reale operazione commerciale e dell'effettivo prezzo pagato. In cassazione hanno riproposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso e dell'onere della prova; 2) nullità/inesistenza della notifica ad una società estinta; 3) omesso esame e violazione delle norme sulla plusvalenza e sulla prova, per avere la CTR fatto discendere la plusvalenza dalla rettifica del valore di avviamento e ignorato le giustificazioni e i documenti prodotti; 4) omesso esame e violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'interposizione fittizia, per carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e per mancata prova della reale percezione del reddito.

La decisione

La Corte ha accolto solo la questione preliminare relativa alla posizione di uno dei ricorrenti, rilevando d'ufficio che i relativi avvisi di accertamento non erano stati originariamente impugnati da costui; per tale ragione il suo appello era inammissibile e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nei suoi confronti. Per gli altri ricorrenti, invece, il ricorso è stato integralmente rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la questione sulla sottoscrizione non risultava tempestivamente devoluta; il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'atto intestato a società estinta resta valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, e comunque la notifica era avvenuta anche ai soci personalmente; il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché formulati in modo cumulativo, ostacolati dalla doppia conforme e diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito. La Corte ha inoltre precisato che la plusvalenza non può fondarsi automaticamente sul solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro, ma nel caso concreto la CTR aveva comunque fondato la decisione su un apprezzamento complessivo degli elementi indiziari e sull'onere non assolto dai contribuenti di dimostrare un prezzo inferiore effettivamente pattuito. Ne è seguita la compensazione delle spese di merito per la posizione definita d'ufficio, la condanna del ricorrente interessato alle spese del giudizio di legittimità su quel profilo e la condanna solidale degli altri ricorrenti alle spese nei confronti dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 42 DPR 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso deve provenire dal direttore dell'ufficio o da un funzionario delegato; la CTR aveva ritenuto sufficiente la delega conferita da un dirigente di ruolo a un funzionario di terza area.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'estinzione della società comporterebbe difetto di legittimazione passiva e nullità della notifica, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014

    È evocato dai ricorrenti come norma ostativa alla notifica agli ex soci della società estinta; la Corte esclude la nullità/inesistenza dell'atto.

  • art. 86 DPR 917/1986

    La plusvalenza da cessione d'azienda non può essere ricostruita in modo automatico, ma la Corte ritiene corretto nel caso concreto il recupero operato sulla base del quadro indiziario e della mancata prova contraria.

  • art. 39, comma 2, DPR 600/1973

    Consente la rideterminazione induttiva del reddito sulla base degli elementi disponibili e del quadro presuntivo, qui ritenuto legittimamente utilizzato.

  • art. 37 DPR 600/1973

    È richiamato come norma sulla interposizione fittizia; la Corte reputa inammissibile la censura perché volta a ottenere una rivalutazione del merito e priva di specifica deduzione della violazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato e valore accertato grava sul contribuente, che deve offrire prova contraria idonea.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché orientata al merito e generica.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedurre un cattivo governo del materiale probatorio; la Corte osserva che le doglianze mirano in realtà a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono in parte inammissibili o infondate per genericità e richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di contestare semplicemente l'insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione delle censure che investono la ricostruzione fattuale già condivisa dai giudici di merito.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio di appello non avrebbe potuto essere proseguito per difetto originario di impugnazione.

  • art. 2267, comma 1, c.c.

    I soci di società di persone rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali, salvo patto contrario.

Massime di principio

  • L'atto impositivo intestato a una società di persone estinta non è per ciò solo inesistente o nullo: resta valido ed efficace se notificato agli ex soci, anche singolarmente, perché l'estinzione della società determina un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori non definiti.
  • Nei giudizi tributari, il contribuente che contesti la sottoscrizione dell'avviso o altri vizi formali deve allegare e dimostrare in modo specifico di aver dedotto la questione nei gradi di merito; non può introdurla con mere memorie tardive che ampliano il thema decidendum.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la sufficienza, la logicità o la condivisione della motivazione resa dal giudice di merito.
  • La plusvalenza da cessione d'azienda non può essere determinata in via automatica e meccanica sul solo valore accertato in sede di imposta di registro; occorre la valutazione complessiva del quadro indiziario e contabile, ferma restando la prova contraria a carico del contribuente.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su elementi presuntivi e su una ricostruzione induttiva del reddito, il contribuente deve offrire prova concreta e specifica idonea a superare la presunzione; deduzioni generiche o documentazione non puntualmente localizzata non sono sufficienti.
  • In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa in cassazione la rivalutazione del fatto e delle prove, salvo i limiti propri del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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