Cassazione Civile, Ordinanza n. 21810/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente ordinario. L'opposizione al decreto era stata respinta in primo grado e poi in appello. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 644 c.p. e degli artt. 1 e 2 L. n. 108/1996, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato le istruzioni/formule della Banca d'Italia per il calcolo del tasso soglia, perché non rispettose del principio di onnicomprensività degli oneri e quindi inidonee a verificare correttamente l'usura; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la documentazione prodotta, dalla quale avrebbero potuto desumersi l'esistenza di un affidamento di fatto sul conto corrente e, quindi, la necessità di considerare il rapporto come affidato ai fini del calcolo degli interessi e della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità, poiché fondato su una premessa non dimostrata (l'esistenza di un'apertura di credito esclusa dal giudice di merito), privo della necessaria indicazione se l'eventuale superamento del tasso soglia fosse originario o sopravvenuto, e sprovvisto di un confronto concreto tra il criterio censurato e quello alternativo prospettato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, essendo l'appello instaurato nel 2017 e non essendosi la decisione di appello discostata dalla prima, operava il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.; inoltre la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove documentali, attività riservata al giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per la verifica del superamento del tasso soglia in materia di usura.
Sono richiamati in relazione alla disciplina del tasso soglia usurario nei rapporti bancari.
È il parametro formale del primo motivo, per violazione di legge.
È il parametro formale del secondo motivo, dedotto come omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte lo richiama per affermare la carenza di specificità del ricorso per cassazione.
È ritenuto applicabile al giudizio d'appello e ostativo al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in assenza di effettivo dissenso tra le decisioni di merito.
È richiamato in relazione all'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di appello.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'importo base cui commisurare l'ulteriore contributo unificato.
È anche richiamato indirettamente come norma sulla usura nei rapporti di credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere specifica e completa: non è sufficiente contestare in astratto il criterio applicato dal giudice di merito, ma occorre indicare con precisione i dati del rapporto e confrontare concretamente l'esito del criterio impugnato con quello alternativo prospettato.
- Quando si invoca l'usura bancaria, il ricorso deve chiarire se il dedotto superamento del tasso soglia sia originario o sopravvenuto, poiché il diverso momento della verifica incide sulla disciplina applicabile e sulla valutazione della censura.
- La deduzione di un'apertura di credito o di un affidamento di fatto non può fondarsi su mere affermazioni: occorre una puntuale allegazione e prova degli elementi documentali e fattuali che la sorreggono.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione, poiché tale attività resta riservata al giudice di merito.
- In presenza di c.d. doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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