Cassazione Civile, Ordinanza n. 16066/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da una banca contro tre soggetti che avevano prestato garanzia personale per un mutuo ipotecario contratto da una società. Gli opponenti deducevano la nullità del mutuo per usura, ai sensi dell'art. 1815 c.c., e chiedevano di compensare il credito azionato dalla banca con un controcredito asseritamente vantato verso la banca stessa. Il Tribunale rigettava le opposizioni e la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti proposero due motivi: con il primo denunciarono violazione degli artt. 1815 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'usura fosse stata provata da una consulenza di parte e che non vi fosse obbligo di produrre i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, richiamando anche il valore probatorio della consulenza tecnica di parte e il principio di non contestazione; con il secondo denunciarono violazione degli artt. 1247 e 1945 c.c. e della l. n. 287/1990, contestando il diniego dell'eccezione di compensazione e sostenendo che, quale garanti, avrebbero potuto opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, oltre a dedurre l'invalidità della fideiussione per conformità allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che i decreti ministeriali sui tassi soglia dovessero essere prodotti in giudizio: tali decreti sono fonti integrative del diritto, soggette al principio iura novit curia, e quindi il giudice ne conosce d'ufficio. Tuttavia, tale errore è stato ritenuto non decisivo perché la relativa affermazione era solo ad abundantiam e non costituiva ratio decidendi. Quanto alla CTU contabile, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque accertato sulla base della documentazione bancaria che il tasso soglia non era stato superato e che la richiesta di consulenza fosse giustamente respinta come esplorativa, anche per la genericità delle allegazioni dei ricorrenti. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che, essendo la garanzia qualificata come contratto autonomo di garanzia, non era opponibile l'eccezione di compensazione relativa a crediti estranei al rapporto di garanzia; ha inoltre ritenuto inammissibili e comunque non autosufficienti le doglianze sulla nullità della fideiussione per asserite intese anticoncorrenziali, perché mancava la specifica riproduzione delle clausole e la localizzazione degli atti e dei fatti rilevanti nel giudizio di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi in caso di usura; la Corte non accoglie la censura perché il superamento del tasso soglia non è provato e, comunque, il giudizio di merito è stato sorretto anche da altre rationes.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte esclude la violazione, rilevando che il giudice di merito ha valutato la documentazione prodotta e che le doglianze non scalfiscono la decisione.
richiamato per asserita omissione di pronuncia e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa vizio decisivo.
invocato sia per sostenere la notorietà dei decreti ministeriali sia per il principio di non contestazione; la Corte precisa che la non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti allegati, e che i decreti ministeriali sono conoscibili d'ufficio.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude che ricorra un vizio riconducibile alla norma.
richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione; la Corte lo ritiene non utile a superare il limite derivante dall'autonomia della garanzia.
richiamato per sostenere l'opponibilità al garante delle eccezioni spettanti al debitore principale; la Corte ne limita l'applicazione nel contratto autonomo di garanzia.
la Corte afferma che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono fonti integrative del diritto necessarie per individuare i tassi soglia e vanno conosciuti d'ufficio.
norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte richiama il requisito di autosufficienza del ricorso, rilevando che i ricorrenti non hanno riprodotto i documenti e le clausole invocate né localizzato gli atti nel fascicolo di merito.
richiamato come base del principio iura novit curia per le fonti integrative del diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
richiamata dai ricorrenti per dedurre la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di autosufficienza e di allegazione dei presupposti di fatto.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
richiamato quale base della dedotta illegittimità anticoncorrenziale dello schema fideiussorio ABI; la Corte non accoglie la censura per carenza dei presupposti processuali e fattuali.
Massime di principio
- In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono fonti integrative del diritto e devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice secondo il principio iura novit curia; non grava sulla parte l'onere di produrli in giudizio.
- L'errore del giudice di merito sulla necessità di produzione dei decreti ministeriali non comporta cassazione se la relativa affermazione è solo ad abundantiam e non costituisce la ratio decidendi della decisione impugnata.
- La consulenza di parte è un mero elemento difensivo e non crea, di per sé, un obbligo di contestazione specifica da parte dell'avversario; il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti allegati, né trasforma la perizia di parte in prova piena.
- La CTU contabile può essere legittimamente negata quando il giudice di merito abbia già escluso, sulla base della documentazione in atti, il superamento del tasso soglia e quando le allegazioni della parte istante siano generiche o meramente esplorative.
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante assume un'obbligazione autonoma e diversa da quella del debitore principale; pertanto non sono opponibili eccezioni estranee al rapporto di garanzia, come la compensazione fondata su crediti verso soggetti o rapporti diversi, salvo le eccezioni relative alla validità del contratto di garanzia o all'inesistenza del rapporto garantito.
- La deduzione di nullità di un contratto per violazione di norme antitrust o per conformità a schemi illeciti richiede che in sede di merito siano stati allegati e accertati i relativi presupposti di fatto; in cassazione non è sufficiente un richiamo generico a clausole o schemi standard non riprodotti e non localizzati negli atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15991/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →