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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19888/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA e altri tributi relativi all’anno 2015 nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese in data 12.07.2016. La cartella era stata notificata nel 2019 alla società estinta in persona dell’ultimo legale rappresentante e liquidatore. I soggetti che hanno proposto il giudizio si sono qualificati nel processo come ex soci della società cessata; hanno dedotto che la CTR aveva erroneamente ritenuto sussistente la loro obbligazione per i debiti tributari residui della società, con motivazione apparente e senza esaminare compiutamente le difese e la documentazione prodotta. Hanno inoltre sostenuto che la cartella era stata notificata a soggetto non più investito della carica di liquidatore e che, comunque, l’attivo di liquidazione sarebbe stato integralmente versato all’erario mediante F24. La Corte di cassazione ha esaminato d’ufficio, prima ancora del merito, la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la cartella: ha rilevato che, per effetto dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, l’estinzione della società rileva nei confronti dell’amministrazione finanziaria solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, con la conseguenza che nel 2019 la società era ancora fiscalmente esistente e legittimata a impugnare gli atti a essa notificati; i soci, dunque, non potevano agire come successori della società estinta. La Corte ha aggiunto che, anche ipotizzando una doglianza proposta quale ex liquidatori, il motivo sarebbe comunque carente di interesse perché mirato solo a contestare la responsabilità dei soci e non la ripresa tributaria nel merito.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti nella qualità di ex soci. Ha ritenuto che il ricorso introduttivo non potesse essere proposto da loro, poiché la società, al momento della notifica della cartella e dell’instaurazione del giudizio, era ancora legittimata ad agire in virtù del differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto per i rapporti tributari. La questione è stata ritenuta rilevabile d’ufficio e qualificata come vizio originario insanabile del processo, con conseguente impossibilità di prosecuzione dell’azione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    L’estinzione della società produce effetti anche nei rapporti processuali; tuttavia, nei rapporti tributari opera il diverso regime speciale introdotto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non fonda su di esso la decisione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la decisione si fonda sulla legittimazione e non sull’onere della prova in senso stretto.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    Ha natura sostanziale e differisce di cinque anni, per i rapporti tributari, l’efficacia dell’estinzione della società; in tale periodo la società conserva la legittimazione a ricevere e impugnare gli atti tributari, e il liquidatore mantiene i poteri di rappresentanza.

  • art. 36 del d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dai ricorrenti e dalla CTR in relazione alla responsabilità di liquidatori e soci per debiti tributari non soddisfatti; la Corte osserva però che la censura non investe il merito della ripresa e risulta comunque non pertinente rispetto al decisum.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non è la base della decisione.

  • art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175/2014

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento al controllo automatizzato alla base della cartella.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione della CTR.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il regime delle istanze di pubblica udienza.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel contesto della richiesta di discussione in pubblica udienza.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Base per la cassazione senza rinvio in presenza di un vizio originario che impedisce la prosecuzione del processo.

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari, l’efficacia dell’estinzione della società è differita per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; in tale periodo la società resta legittimata a ricevere e impugnare gli atti tributari notificati.
  • Durante il quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, i soci della società cancellata non possono sostituirsi alla società come suoi successori processuali per impugnare l’atto tributario, perché la società è ancora fiscalmente esistente.
  • Il difetto originario di legittimazione ad agire dell’originario ricorrente determina l’inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
  • Quando il motivo di ricorso in cassazione è costruito solo sulla responsabilità dei soci per i debiti sociali ma non censura la ripresa fiscale nel merito, può difettare l’interesse a ricorrere se la questione decisiva è quella della legittimazione processuale della parte che ha agito.
  • La notifica della cartella alla società estinta, in persona dell’ultimo liquidatore, è valida se effettuata entro il quinquennio di differimento degli effetti estintivi previsto dalla disciplina speciale tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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