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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09117/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di diciotto estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali per TARSU 1999, deducendosi la mancata rituale notificazione delle cartelle. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo non prodotta la documentazione di notifica e affermando l’autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo. La precedente sentenza di legittimità n. 18992/2021 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’agente per difetto di produzione dell’avviso di ricevimento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in errore di fatto perché l’avviso di ricevimento risultava invece depositato. Nel ricorso per cassazione originario, poi riassunto nei motivi da scrutinare, erano dedotti: motivazione apparente della CTR; violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per l’affermata impugnabilità dell’estratto di ruolo; contraddittorietà sulla documentazione prodotta; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per il mancato rilievo del mancato rinvenimento dei documenti e la mancata ricostruzione degli stessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione: l’errore di fatto consisteva nell’aver ritenuto mancante l’avviso di ricevimento del ricorso per cassazione, nonostante esso risultasse dagli atti. Accolta la revocazione, la Corte ha riesaminato i primi due motivi del ricorso per cassazione e li ha accolti, richiamando l’intervento normativo dell’art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella non validamente notificata è ammessa solo in tassativi casi di pregiudizio specificamente allegato e dimostrato. Poiché la contribuente non aveva dedotto un interesse rientrante nelle ipotesi tipizzate, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata revocata, la decisione della CTR cassata e la causa decisa nel merito. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto; nel caso di specie è stato ritenuto esperibile perché la Corte aveva omesso di rilevare un documento invece presente negli atti.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sull’erronea percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per escludere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo come atto autonomamente impugnabile, salvo le ipotesi tipizzate dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    evocato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario e al rilievo della mancata acquisizione di documenti da parte dell’agente della riscossione.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 32 sul tema della produzione documentale in appello nel giudizio tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla dedotta omessa considerazione delle produzioni documentali.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti prodotti in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare una motivazione ritenuta apparente della sentenza di merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, lamentandosi la sua apparente o insufficiente formulazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono i parametri processuali invocati nei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    come novellato, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e disciplina in via tassativa i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella non validamente notificata.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021

    ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973 e si applica ai processi pendenti, specificando l’interesse immediato all’impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    una delle ipotesi tassative in cui il debitore può impugnare direttamente il ruolo o la cartella invalidamente notificata per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    una delle ipotesi tassative di pregiudizio per riscossione di somme dovute da soggetti pubblici che consente l’impugnazione diretta.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in cassazione concernenti la persistenza dell’interesse ad agire.

  • art. 384, terzo comma, c.p.c.

    la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto, poiché la questione sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo era già stata introdotta nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Costituisce errore di fatto revocatorio della sentenza della Corte di cassazione la decisione fondata sull’erronea supposizione della mancanza di un atto o documento che, invece, risulti dagli atti di causa e sia stato ritualmente prodotto.
  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata è ammessa solo nelle ipotesi tassative in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge.
  • L’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo o della cartella non notificata deve essere allegato e provato dalla parte che agisce, e può essere verificato anche nel giudizio di legittimità mediante deposito documentale, se necessario.
  • Quando la disciplina sopravvenuta individua in modo specifico i casi di tutela immediata, il giudice deve applicarla ai processi pendenti e, in mancanza della deduzione di uno dei presupposti tipizzati, deve dichiarare inammissibile il ricorso originario.
  • Le censure sulla motivazione e sulla valutazione dei documenti sono assorbite quando venga accolto il motivo decisivo che elimina il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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