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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20906/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di imposta di registro relativa a un atto pubblico del 1999. La cartella di pagamento presupposta risultava notificata nel 2007, mentre l’intimazione di pagamento era stata notificata nel 2019. Il giudice d’appello aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che il credito si fosse estinto per prescrizione quinquennale, essendo decorso più di cinque anni tra la cartella e l’intimazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 c.c. e 78 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che per l’imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, opera il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale; ha inoltre dedotto che il termine sarebbe stato interrotto da un atto intermedio, indicato come avviso di intimazione notificato nel 2009.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione opera il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, non essendo applicabili né il termine triennale di decadenza per l’esercizio del potere impositivo né il termine di decadenza previsto dalla disciplina sulla riscossione richiamata dal ricorrente. La sentenza impugnata, avendo applicato la prescrizione quinquennale, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se il termine decennale fosse spirato al momento dell’intimazione del 2019 e se vi siano stati atti interruttivi nel frattempo, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, la riscossione del credito è soggetta al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.
  • Per i crediti da imposta di registro non opera la prescrizione quinquennale solo perché la pretesa sia iscritta a ruolo o sia stata emessa una cartella di pagamento; occorre distinguere tra disciplina della decadenza per l’accertamento e disciplina della prescrizione della riscossione.
  • Il termine di prescrizione va computato dalla notifica della cartella o, comunque, dall’ultimo atto idoneo a far decorrere il termine, dovendosi verificare se nel frattempo siano intervenuti atti interruttivi provati in giudizio.
  • Quando il giudice di merito applica un termine di prescrizione errato in materia di riscossione tributaria, la sentenza è cassabile con rinvio per il riesame del decorso del termine corretto e degli eventuali atti interruttivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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