Cassazione Civile, Ordinanza n. 20906/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di imposta di registro relativa a un atto pubblico del 1999. La cartella di pagamento presupposta risultava notificata nel 2007, mentre l’intimazione di pagamento era stata notificata nel 2019. Il giudice d’appello aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che il credito si fosse estinto per prescrizione quinquennale, essendo decorso più di cinque anni tra la cartella e l’intimazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 c.c. e 78 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che per l’imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, opera il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale; ha inoltre dedotto che il termine sarebbe stato interrotto da un atto intermedio, indicato come avviso di intimazione notificato nel 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione opera il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, non essendo applicabili né il termine triennale di decadenza per l’esercizio del potere impositivo né il termine di decadenza previsto dalla disciplina sulla riscossione richiamata dal ricorrente. La sentenza impugnata, avendo applicato la prescrizione quinquennale, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se il termine decennale fosse spirato al momento dell’intimazione del 2019 e se vi siano stati atti interruttivi nel frattempo, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ritenuta applicabile alla riscossione dell’imposta di registro una volta definitivo l’avviso di liquidazione
art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
indicato come fonte del termine decennale di prescrizione per la riscossione dell’imposta di registro
art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ritenuto non applicabile al caso perché disciplina la decadenza per l’esercizio del potere impositivo, non la riscossione del credito definitivo
art. 17, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ritenuto non applicabile all’imposta di registro nel caso esaminato
art. 23 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato per escludere che la disciplina estesa riguardi l’imposta di registro, essendo riferita ai tributi ivi menzionati
art. 15, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
menzionato nel quadro delle disposizioni richiamate dall’art. 23 del d.lgs. n. 46/1999
art. 25, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
menzionato nel quadro delle disposizioni richiamate dall’art. 23 del d.lgs. n. 46/1999
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l’individuazione del giudice del rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, la riscossione del credito è soggetta al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.
- Per i crediti da imposta di registro non opera la prescrizione quinquennale solo perché la pretesa sia iscritta a ruolo o sia stata emessa una cartella di pagamento; occorre distinguere tra disciplina della decadenza per l’accertamento e disciplina della prescrizione della riscossione.
- Il termine di prescrizione va computato dalla notifica della cartella o, comunque, dall’ultimo atto idoneo a far decorrere il termine, dovendosi verificare se nel frattempo siano intervenuti atti interruttivi provati in giudizio.
- Quando il giudice di merito applica un termine di prescrizione errato in materia di riscossione tributaria, la sentenza è cassabile con rinvio per il riesame del decorso del termine corretto e degli eventuali atti interruttivi.
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