Cassazione Civile, Ordinanza n. 23781/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un'associazione sportiva dilettantistica furono notificati avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con rideterminazione di imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, recupero di ritenute non versate quale sostituto d'imposta e irrogazione di sanzioni. Gli atti seguivano un PVC che contestava la natura non commerciale dell'ente e quindi l'indebita fruizione del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. La società impugnò gli atti, ma sia in primo grado sia in appello le domande furono respinte. Con il ricorso per cassazione l'ente dedusse un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato i motivi di appello e si era limitata a disattenderli senza reale risposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza della CTR, pur concisa, conteneva una motivazione chiara, analitica e sufficiente, avendo esposto le difese delle parti, richiamato le questioni controverse e indicato specificamente gli elementi fattuali da cui desumeva la natura commerciale dell'attività svolta dall'ente e l'assenza dei requisiti per il regime agevolato. Non ricorreva quindi il vizio di motivazione apparente né la nullità della sentenza. Poiché il ricorso mirava in realtà a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disciplina sui requisiti degli enti non commerciali è richiamata per affermare che, in mancanza delle condizioni previste, l'ente non può fruire del regime agevolato e va qualificato secondo l'attività effettivamente svolta.
È invocato dalla ricorrente quale parametro della dedotta omissione di pronuncia/motivazione, ma la Corte esclude la violazione perché la CTR ha effettivamente esaminato e deciso la controversia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione apparente, non quando la decisione contenga un percorso argomentativo, sia pure sintetico.
art. 36 d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato dalla sentenza impugnata.
art. 61 d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura processuale, ma la Corte non ravvisa violazioni della disciplina del processo tributario.
È richiamato in relazione alla struttura della motivazione, ritenuta comunque sufficiente e non apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenendo che la sentenza regionale lo superi ampiamente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Sussiste il vizio di motivazione apparente solo quando la sentenza non consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, o quando manchi una effettiva disamina delle ragioni poste a base della decisione, così da impedire il controllo sulla logicità e correttezza della pronuncia.
- In sede di appello, la motivazione per relationem è valida se il giudice di secondo grado fa proprie le argomentazioni della decisione impugnata o comunque espone, anche sinteticamente, le ragioni della conferma, consentendo di ricostruire il ragionamento decisorio attraverso la lettura coordinata delle due sentenze.
- Non integra motivazione apparente una sentenza che, pur concisa, riporti le difese delle parti e indichi specificamente gli elementi di fatto ritenuti decisivi, perché in tal caso la decisione supera il minimo costituzionale di motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito delle risultanze istruttorie o delle questioni di fatto già decise dal giudice di merito.
- Ai fini del regime fiscale agevolato degli enti associativi, rileva la sostanza dell'attività concretamente svolta e l'effettiva conformità dell'organizzazione ai requisiti normativi; in difetto, l'ente può essere riqualificato come operante in modo commerciale con conseguente recupero a tassazione.
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