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Sentenza

Sentenza del 12/10/2025 n. 27259 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento d’ufficio n. 988 del 21 febbraio 2017, con cui Roma Capitale ha richiesto alla società 1.116.210,19 euro complessivi per IMU 2013, sanzioni e interessi, in relazione a immobili demaniali del Porto di Roma. La società ha contestato: 1) che la disciplina del sequestro e della confisca antimafia impedisse la pretesa tributaria; 2) la propria soggettività passiva, sostenendo che i diritti sui beni erano stati ceduti a terzi; 3) la motivazione della sentenza d’appello sulla mancata applicazione del cumulo giuridico; 4) l’irrogazione autonoma delle sanzioni, chiedendo l’applicazione della continuazione per le violazioni relative alle annualità 2011-2016.

La decisione

La Cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo e ha rigettato gli altri. Ha stabilito che la sospensione prevista dalla normativa antimafia non riguarda i crediti tributari i cui presupposti sono anteriori al sequestro: l’IMU 2013 precede il sequestro del 19 luglio 2016. Ha inoltre confermato che, per i beni demaniali in concessione, la società concessionaria resta soggetto passivo IMU anche se ha attribuito a terzi il godimento temporaneo di singoli beni, perché tali trasferimenti non estinguono la concessione né la disponibilità mediata del concessionario. La motivazione d’appello sul cumulo giuridico non è risultata apparente o inadeguata; tuttavia, nel merito, la Cassazione ha affermato che alle violazioni della stessa indole commesse in più annualità si applica la continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, con sanzione base aumentata dalla metà al triplo, anche per l’IMU. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 18 luglio 2023, n. 4450/1/2023, limitatamente al motivo accolto, e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 12 ottobre 2021 e condannato la società alle spese; la liquidazione delle sanzioni dovrà essere riesaminata in rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Infatti, la lettera dell’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (con il riferimento alla “vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca” ed alle “imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria”) evidenzia univocamente come la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari, anteriori al sequestro preventivo.

    La sospensione dei pagamenti tributari opera per i debiti riferiti al periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, non per crediti i cui presupposti siano maturati prima del sequestro.

  • Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Pertanto, si può ribadire che, in base all’art. 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (al pari dell’art. 5, comma 3, del regolamento IMU di Roma Capitale), a tenore del quale: “Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”, la soggettività passiva ai fini dell’IMU è radicata nella qualità di concessionario del porto turistico, non rilevando che essa sia associata alla titolarità di un diritto reale o personale di godimento.

    Per le aree demaniali concesse, il concessionario è il soggetto passivo IMU. La cessione a terzi del godimento temporaneo di singoli beni non trasferisce di per sé la soggettività passiva, finché la concessione resta efficace.

  • Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Ne discende che la sentenza impugnata ha erroneamente determinato l’entità della sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento dell’IMU per l’annata di riferimento in base al criterio del cumulo giuridico.

    Per violazioni della stessa indole relative a periodi d’imposta diversi, la continuazione consente di applicare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo; il principio vale anche per l’IMU.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: “... deve contenere: ... 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; ...”.

    La sentenza tributaria deve esporre in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto; la motivazione è nulla se manca o non consente di comprendere la ratio decidendi.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

    La motivazione deve permettere di individuare il ragionamento decisorio; è apparente quando, pur materialmente presente, non consente alcun controllo sulla logica e correttezza della decisione.

  • Art. 111, sesto comma, Costituzione

    Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

    La Costituzione impone una motivazione che raggiunga almeno la soglia minima necessaria a rendere controllabile il ragionamento del giudice.

Massime di principio

  • Il sequestro o la confisca antimafia non cancellano né sospendono automaticamente i crediti tributari sorti prima della misura: la disciplina speciale riguarda i tributi riferibili al periodo di amministrazione giudiziaria.
  • Per l’IMU su aree demaniali in concessione, il concessionario resta normalmente soggetto passivo anche se attribuisce a terzi l’uso temporaneo di singoli beni, finché la concessione non viene revocata o annullata.
  • Le cessioni a terzi del godimento di posti barca o di altri beni portuali non equivalgono necessariamente a una sub-concessione e non spostano, di per sé, l’obbligo IMU dal concessionario agli utilizzatori.
  • Quando omissioni tributarie della stessa indole si ripetono in più periodi d’imposta, può applicarsi la continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997: non si elimina la rilevanza delle singole violazioni, ma si determina la sanzione secondo il criterio unitario previsto dalla norma.
  • Una motivazione giudiziale è apparente solo se non consente di ricostruire la ratio decidendi o di controllarne la coerenza; la concisione, da sola, non determina nullità.

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