Sentenza del 12/10/2025 n. 27267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per il 2011, il cui numero è omesso nel testo, relativo a immobili connessi alla concessione di un’area demaniale. La società ha sostenuto, con il primo motivo, che il sequestro preventivo dei beni disposto nel 2015 e le misure di prevenzione intervenute dal 2016 escludessero la sua soggettività passiva e impedissero l’imposizione; ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, la nullità della sentenza della CTR per motivazione insufficiente e, con il terzo, che le cessioni a terzi della proprietà superficiaria o del godimento degli immobili trasferissero ai cessionari l’obbligo tributario. Nel giudizio di merito aveva anche contestato il mancato cumulo giuridico delle sanzioni per sei avvisi relativi agli anni 2011-2016 e invocato l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997; Roma Capitale aveva impugnato in appello la decisione di primo grado sul cumulo delle sanzioni. La CTP di Roma, con sentenza n. 21115/44/2018 del 19 dicembre 2018, aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 3461/09/2022 depositata il 26 luglio 2022, aveva respinto sia l’appello principale sia quello incidentale. In Cassazione la società ha riproposto tre motivi; Roma Capitale ha resistito e la Procura Generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha dichiarato infondato il primo motivo: l’ICI riguarda il periodo d’imposta 2011, anteriore alle misure patrimoniali rilevanti, e il regime di esenzione dell’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011 è stato introdotto dal 1° gennaio 2013; inoltre, il solo sequestro non trasferisce la soggettività passiva, che permane fino alla confisca o agli altri eventi indicati dalla giurisprudenza. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di ricostruire l’iter logico della decisione e non era meramente apparente. Ha respinto il terzo motivo: per le aree demaniali la concessione individua ex lege il concessionario come soggetto passivo; cessioni a terzi della superficie o del godimento non trasferiscono l’obbligo tributario finché la concessione non sia revocata o annullata. Le spese di Cassazione sono state compensate per la novità della questione. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto. Il testo non riporta l’importo dell’accertamento né l’esito di dettaglio in primo grado sulle sanzioni; in Cassazione il tema del cumulo delle sanzioni non compare tra i tre motivi decisi.
Norme richiamate
Art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011
Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La disposizione prevede l’esenzione per il periodo in cui sono vigenti sequestro o confisca, ma, secondo la Corte, non si applica al periodo d’imposta 2011: è stata introdotta solo dal 1° gennaio 2013 e non elimina retroattivamente il debito tributario già maturato.
Artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. 159/2011
La società li ha invocati per sostenere l’incompatibilità dell’accertamento con la disciplina dei beni sequestrati e dei diritti dei terzi. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il credito era riferito al 2011 e il sequestro successivo, da solo, non faceva venir meno la soggettività passiva della concessionaria.
Artt. 104-bis disp. att. c.p.p. e 321 c.p.p.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al sequestro preventivo, non hanno condotto la Corte a escludere l’obbligo tributario per l’annualità 2011: il sequestro non equivale alla confisca né determina, di per sé, il trasferimento della soggettività passiva.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base processuale del primo e del terzo motivo, proposti per violazione o falsa applicazione di legge; entrambi sono stati respinti nel merito.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la base processuale del motivo con cui la società ha dedotto la nullità della sentenza per carenza di motivazione; la censura è stata respinta perché la motivazione della CTR risultava comprensibile nel suo complesso.
Art. 1, comma 2, e art. 2 D.Lgs. 504/1992
Richiamati nel motivo relativo alla soggettività passiva e alla natura dei diritti sulle aree e sugli immobili. La Corte ha risolto la questione sulla base della regola specifica per le aree demaniali: il concessionario resta il soggetto passivo finché permane il titolo concessorio.
Art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992, come integrato dall’art. 18, comma 3, legge 388/2000
Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
La concessione radica per legge la soggettività passiva in capo al concessionario. Le cessioni private del godimento o della superficie non trasferiscono l’obbligo tributario, finché la concessione non sia revocata o annullata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’ art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’ art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per le annualità anteriori all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011, l’esenzione prevista per gli immobili sequestrati o confiscati non si applica retroattivamente.
- Il solo sequestro di un immobile non determina necessariamente il venir meno della soggettività passiva tributaria: occorre considerare la disciplina applicabile e l’effetto concreto del provvedimento; nel caso deciso, il sequestro non equivaleva alla confisca e non eliminava l’obbligo per l’annualità precedente.
- Per gli immobili su aree demaniali, il concessionario è soggetto passivo in forza della concessione. Cessioni o accordi privati che attribuiscano a terzi superficie o godimento non spostano l’obbligo fiscale finché il titolo concessorio resta valido.
- Una motivazione concisa non è nulla per il solo fatto di non riprodurre analiticamente tutte le argomentazioni delle parti, se la sentenza, letta nel suo complesso, rende riconoscibile il percorso logico e giuridico seguito.
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