Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/10/2025 n. 27428 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento dell’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) per il periodo d’imposta 2002, in relazione a gas utilizzato per produrre energia elettrica. ENEL aveva sostenuto che tale impiego fosse escluso dall’addizionale e che il prelievo fosse inoltre incompatibile con il diritto dell’Unione, perché privo di una finalità specifica diversa da quella di bilancio. La Regione Calabria aveva appellato la decisione favorevole alla contribuente e, dopo una precedente cassazione con rinvio, aveva ottenuto nel 2022 una pronuncia che riteneva regolare la pretesa. ENEL ha quindi proposto sei motivi di ricorso per cassazione: oltre alla contestazione nel merito dell’assoggettamento ad ARISGAM e della compatibilità unionale, ha dedotto questioni relative al giudicato esterno, all’ammissibilità dell’appello regionale, alla motivazione apparente e alle sanzioni e agli interessi.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari d’inammissibilità del ricorso, rilevando che, nonostante la trattazione ampia e ridondante, le censure erano intelligibili. Ha accolto il quarto e il quinto motivo: il gas metano impiegato per produrre energia elettrica era escluso dall’ARISGAM in base alla disciplina nazionale applicabile, e l’addizionale risultava comunque incompatibile con il diritto UE perché non diretta a una finalità specifica, distinta dalla generica esigenza di bilancio. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito annullando la pretesa tributaria. Spese dei precedenti gradi compensate; la Regione Calabria è stata condannata a rifondere le spese di cassazione, liquidate in 680 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, e art. 6, comma 3, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla L. 12 novembre 1990, n. 331

    Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è dunque escluso dall'ARISGAM, essendo tale tipologia di impiego espressamente annoverata tra le esclusioni.

    Il rinvio dell’art. 10, comma 5, alle esclusioni dell’art. 6, comma 3, comprende il gas metano usato per produrre energia elettrica. La Corte precisa che successive modifiche della disciplina delle accise non hanno automaticamente eliminato questa esclusione dall’ARISGAM, trattandosi di prelievi disciplinati da norme differenti.

  • Art. 9 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398

    Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è dunque escluso dall'ARISGAM, essendo tale tipologia di impiego espressamente annoverata tra le esclusioni.

    L’ARISGAM istituita dalla disposizione si applica al gas metano nei limiti definiti dalla disciplina istitutiva e dalle relative esclusioni; non comprende il gas impiegato per produrre energia elettrica.

  • Art. 8 della L. 8 maggio 1998, n. 146

    Tale esclusione è confermata dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell' art. 8 (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano) della L. 8 maggio 1998, n. 146, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui "1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell' articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato".

    La disposizione, riferita testualmente all’imposta sostitutiva, conferma l’esclusione per il gas impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica quando la potenza installata non è inferiore a 1 kW. La Corte precisa che la questione della sua applicabilità diretta all’addizionale non è decisiva, perché l’esclusione dall’ARISGAM discende già dalla disciplina specifica di tale addizionale.

  • Art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE

    Conformemente all' articolo 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette purché siano rispettate due condizioni (Corte giust., 24 febbraio 2000, Commissione c. Francia, causa C-434/97, punto 20 ss.). Da una parte, siffatte imposte devono essere prelevate per finalità specifiche e, dall'altra, tali imposte devono rispettare le norme fiscali dell'Unione applicabili all'accisa o all'IVA per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, restando escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

    Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti soggetti ad accisa è ammessa solo se persegue una finalità specifica e rispetta le regole UE indicate per base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo. La mera destinazione del gettito a un ente o a spese pubbliche non basta: occorre un legame diretto con la finalità oppure una struttura dell’imposta idonea a orientare il comportamento dei contribuenti verso tale obiettivo.

  • Art. 3 della direttiva 2003/96/CE

    In base all' art. 3 della direttiva n. 2003/96, i riferimenti agli "oli minerali" e alle "accise" applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva; per cui dal suddetto art. 3 deriva che, oltre alla tassazione di tali prodotti, la direttiva 92/12 disciplina anche l'imposizione dei prodotti considerati agli articoli 2 e 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96.

    Il richiamo della direttiva 92/12 agli oli minerali e alle relative accise va letto, per effetto della direttiva 2003/96, come esteso ai prodotti energetici, all’elettricità e alle imposte indirette nazionali rilevanti. Di conseguenza, i requisiti europei per le imposte indirette aggiuntive sono pertinenti anche alla tassazione in esame.

  • Art. 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE

    L' art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l'esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C-226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell'esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale.

    I prodotti energetici impiegati per produrre elettricità sono, in linea generale, esenti; lo Stato può tassarli per ragioni ambientali, ma tale finalità deve risultare chiaramente dalla normativa nazionale. La disposizione ha effetto diretto ed è invocabile dal contribuente davanti al giudice nazionale.

  • Art. 16 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398

    Deve infine ritenersi che, riguardo alla legittimazione passiva, la stessa va ricondotta in capo all'ente regionale, poiché il D.Lgs. n. 398 del 1990, in merito all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nel testo applicabile ratione temporis, non solo ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo rispetto alle altre imposte (Capo II, artt. 9-16), regolamentando le modalità di riscossione e di contabilizzazione, ma ha previsto espressamente i termini di prescrizione dell'azione delle Regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva e il diritto dei contribuenti al rimborso dell'addizionale (art. 16).

    Nelle controversie relative all’ARISGAM la legittimazione passiva spetta alla Regione, poiché la disciplina attribuisce alle Regioni l’azione di recupero e riconosce al contribuente il diritto al rimborso dell’addizionale.

  • Art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell' art. 366 c.p.c.

    La violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità non determina da sola l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La sanzione opera quando l’esposizione è tanto oscura o lacunosa da impedire di comprendere i fatti o le censure.

  • Art. 46 disp. att. c.p.c.

    Allo stato, dunque - e ciò costituisce un punto fermo dell'intero impianto della novella -, la mancanza di sinteticità degli atti di parte non è specificamente sanzionata, nel processo civile, sotto il profilo della loro validità e/o della loro inammissibilità.

    La mancanza di sinteticità degli atti, di per sé, non ne comporta invalidità o inammissibilità; può tuttavia essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese, secondo il quadro processuale richiamato dalla Corte.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell' art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'annullamento della pretesa tributaria.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito, anziché rinviarla al giudice di merito.

Massime di principio

  • Per stabilire se un tributo regionale si applichi a un determinato impiego energetico, occorre verificare la disciplina propria di quel tributo e le esclusioni richiamate: l’assoggettamento del prodotto a un diverso regime di accisa non elimina automaticamente un’esclusione prevista per l’addizionale regionale.
  • Un prelievo indiretto aggiuntivo su prodotti soggetti ad accisa deve perseguire una finalità specifica, diversa dalla mera raccolta di entrate. La generica destinazione del gettito al bilancio pubblico non è sufficiente, senza un nesso diretto tra imposta e obiettivo o una struttura dell’imposta concretamente idonea a realizzarlo.
  • Quando il diritto UE prevede l’esenzione dei prodotti energetici usati per produrre elettricità, una tassazione in deroga fondata su ragioni ambientali richiede che tale finalità sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale; la norma UE dotata di effetto diretto può essere invocata dal contribuente in giudizio.
  • La legittimazione passiva nelle liti tributarie va individuata in base alla disciplina specifica del prelievo: per l’ARISGAM deciso in questa causa, le previsioni sul recupero e sul rimborso riconducono la posizione processuale alla Regione.
  • In cassazione, un atto prolisso o non perfettamente sintetico non è automaticamente inammissibile: lo diventa quando oscurità o lacune impediscono di ricostruire la vicenda o di comprendere le doglianze.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente il merito dopo aver cassato la pronuncia impugnata, se non servono ulteriori accertamenti di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.