Sentenza del 14/10/2025 n. 27425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’atto di accertamento n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29 dicembre 2006, con cui la Regione Calabria aveva richiesto a ENEL Trade € 10.140.527,11 per omesso versamento degli acconti 2002 dell’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM), con contestuale irrogazione di sanzioni. ENEL sosteneva che l’addizionale non fosse dovuta per il gas impiegato nella produzione di energia elettrica. In cassazione, con il quarto motivo ha denunciato la violazione della normativa nazionale che esclude tale impiego dall’ARISGAM; con il quinto ha contestato la compatibilità dell’addizionale con l’art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, perché priva di una finalità specifica diversa da quella di bilancio. La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni d’inammissibilità del ricorso: la ridondanza espositiva non determina da sola l’inammissibilità se fatti e censure restano intelligibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo assorbiti gli altri quattro. Ha stabilito che il gas metano usato per produrre energia elettrica è escluso dall’ARISGAM e che l’addizionale, istituita per ampliare l’autonomia impositiva regionale e non caratterizzata da una finalità specifica conforme al diritto UE, non può essere applicata nel caso concreto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3323/2021 del 13 ottobre 2021, che aveva accolto l’appello regionale e dichiarato regolare la pretesa, e ha deciso nel merito annullando la pretesa tributaria. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate; la Regione Calabria è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in € 23.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 9 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398
Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è dunque escluso dall'ARISGAM, essendo tale tipologia di impiego espressamente annoverata tra le esclusioni.
La disciplina istitutiva dell’ARISGAM, letta insieme alle esclusioni richiamate dalla normativa successiva, non assoggetta all’addizionale il gas impiegato nella produzione di energia elettrica.
Art. 10, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993, n. 68
Il comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1993, che istituisce e disciplina l'ARISGAM si limita a stabilire che con riferimento a tale imposta si applicano - per effetto di un mero rinvio letterale - "le esclusioni indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 261", a prescindere dalla circostanza se quest'ultima norma a cui si fa rinvio sia o meno in vigore.
Il rinvio alle esclusioni dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 261/1990 opera per l’ARISGAM e conserva rilievo anche se la disposizione richiamata non è più vigente; tra le esclusioni rientra il gas usato per produrre energia elettrica.
Art. 6, comma 3, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla L. 12 novembre 1990, n. 331
Tra le esclusioni previste dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è ricompreso il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica ("È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di Lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica...").
L’esclusione del gas destinato alla produzione di energia elettrica è espressa e, per effetto del rinvio contenuto nella disciplina dell’ARISGAM, vale anche ai fini dell’addizionale regionale.
Art. 8 della L. 8 maggio 1998, n. 146
Tale esclusione è confermata dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell'art. 8 (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano) della L. 8 maggio 1998, n. 146, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui "1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato".
La disposizione interpretativa esclude dall’imposta sostitutiva i consumi di gas destinati alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica, se la potenza installata è almeno pari a 1 kW. La Corte precisa che la norma riguarda l’imposta sostitutiva, distinta dall’addizionale in causa; la decisione sull’ARISGAM si fonda invece sul rinvio alle esclusioni della disciplina del 1990.
Art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE
Conformemente all'articolo 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette purché siano rispettate due condizioni (Corte giust., 24 febbraio 2000, Commissione c. Francia, causa C-434/97, punto 20 ss.). Da una parte, siffatte imposte devono essere prelevate per finalità specifiche e, dall'altra, tali imposte devono rispettare le norme fiscali dell'Unione applicabili all'accisa o all'IVA per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, restando escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
Un’imposta indiretta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa è ammessa solo se persegue una finalità specifica e rispetta le regole UE indicate per base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo. La mera destinazione del gettito al bilancio regionale non dimostra una finalità specifica.
Art. 3 della direttiva 2003/96/CE
In base all'art. 3 della direttiva n. 2003/96, i riferimenti agli "oli minerali" e alle "accise" applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva; per cui dal suddetto art. 3 deriva che, oltre alla tassazione di tali prodotti, la direttiva 92/12 disciplina anche l'imposizione dei prodotti considerati agli articoli 2 e 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96.
Il regime della direttiva 92/12, compreso il requisito della finalità specifica per le imposte indirette aggiuntive, si applica ai prodotti energetici e alle imposte nazionali ricompresi nella direttiva 2003/96.
Art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE
L'art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l'esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C-226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell'esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale.
I prodotti energetici usati per produrre elettricità sono esenti; una tassazione in deroga è possibile per motivi di politica ambientale, che devono essere chiaramente espressi dal legislatore. La disposizione ha effetto diretto ed è invocabile dal contribuente.
Art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
L'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.
La carenza di chiarezza o sinteticità non rende automaticamente inammissibile il ricorso per cassazione: l’inammissibilità sussiste quando la forma dell’atto impedisce di comprendere i fatti o le censure.
Art. 46 disp. att. c.p.c.
Allo stato, dunque - e ciò costituisce un punto fermo dell'intero impianto della novella -, la mancanza di sinteticità degli atti di parte non è specificamente sanzionata, nel processo civile, sotto il profilo della loro validità e/o della loro inammissibilità.
La violazione dei criteri di redazione degli atti, compresa la mancanza di sinteticità, non comporta di per sé invalidità o inammissibilità, ferma la possibile valutazione ai fini delle spese.
Artt. 24 e 111 Cost.
Preliminarmente vanno affrontate le questioni di diritto di cui al quarto e al quinto motivo di ricorso, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Per ragioni di economia processuale e celerità, il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione senza seguire necessariamente l’ordine logico delle questioni.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'annullamento della pretesa tributaria.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente il merito della controversia, oltre a cassare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per l’ARISGAM relativa al periodo esaminato, il gas metano utilizzato per produrre energia elettrica è escluso dall’imposizione in forza del rinvio alle esclusioni previste dalla normativa nazionale; la distinta disciplina delle accise non elimina automaticamente tale esclusione.
- Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti energetici soggetti ad accisa deve perseguire una finalità specifica, ulteriore rispetto al reperimento di entrate. La generica destinazione del gettito a un ente pubblico o al suo bilancio non è sufficiente, da sola, a soddisfare tale requisito.
- Se si pretende di tassare prodotti energetici impiegati per la produzione di elettricità in deroga all’esenzione prevista dal diritto UE, la finalità ambientale deve risultare chiaramente dalla legge nazionale; il contribuente può far valere direttamente l’esenzione davanti al giudice nazionale.
- Nel valutare l’ammissibilità di un ricorso per cassazione, la lunghezza o la scarsa sinteticità dell’atto non bastano da sole: rileva se l’esposizione impedisce concretamente di comprendere i fatti e le censure.
- Quando una questione di diritto è sufficiente a definire la controversia e non servono ulteriori accertamenti, la Cassazione può accoglierla, assorbire gli altri motivi e decidere direttamente nel merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2025Sentenza del 14/10/2025 n. 27428 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2025Sentenza del 14/10/2025 n. 27430 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2025Sentenza del 12/10/2025 n. 27259 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2025Sentenza del 12/10/2025 n. 27265 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2025Sentenza del 12/10/2025 n. 27266 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2025Sentenza del 12/10/2025 n. 27267 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →