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Sentenza

Sentenza del 12/10/2025 n. 27266 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento IMU 2012 n. (omissis), relativo a immobili realizzati nell’ambito di una concessione demaniale marittima. In cassazione ha dedotto: (1) che il sequestro dei beni avrebbe impedito di esigere l’imposta; (2) la nullità per carenza di motivazione della sentenza d’appello; (3) che, avendo trasferito a terzi la proprietà superficiaria o il godimento degli immobili, non era più soggetto passivo IMU; (4) la nullità della motivazione sul rigetto della doglianza relativa alle sanzioni; (5) la violazione delle regole sul cumulo giuridico delle sanzioni per più annualità. In precedenza, la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva respinto l’appello, ritenendo legittima la pretesa relativa al 2012 perché anteriore al sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: l’esenzione prevista dall’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011 è stata introdotta dal 1° gennaio 2013 e non si applica al credito IMU relativo al 2012; inoltre, il sequestro successivo non fa cessare, di per sé, la soggettività passiva del concessionario. Ha inoltre stabilito che, per gli immobili su area demaniale, la concessione individua ex lege il concessionario come soggetto passivo e che le cessioni del godimento o della superficie a terzi non trasferiscono l’obbligo tributario finché la concessione non sia revocata o annullata. Ha accolto il quarto motivo perché la CTR non aveva spiegato la decisione sulla richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni, limitandosi a una motivazione apparente; il quinto motivo, relativo alla fondatezza del cumulo, è rimasto assorbito e dovrà essere esaminato nel rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011

    Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione.

    La disposizione prevede l’esenzione degli immobili sottoposti a sequestro o confisca durante il periodo indicato, ma nel caso deciso non si applica al credito IMU 2012: la norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 e il tributo controverso riguarda un periodo precedente.

  • Art. 18, comma 3, L. 388/2000, integrativo dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992

    In tema di ICI, ai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000, integrativo del decreto legislativo 504/1992, in materia di aree demaniali, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.

    Per i beni insistenti su area demaniale, la soggettività passiva deriva dalla titolarità della concessione. Gli accordi privati con cui il concessionario trasferisce a terzi la superficie o il godimento degli immobili non spostano l’obbligo tributario; occorre la revoca o l’annullamento del titolo concessorio.

  • Art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve consentire di comprendere e controllare il ragionamento decisorio. È apparente e determina nullità quando, pur materialmente presente, non rende verificabili la logica e le ragioni della decisione.

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997

    La società ha invocato questa disposizione per chiedere il cumulo giuridico delle sanzioni riferite a più annualità. La Corte non ne ha deciso l’applicabilità concreta: il relativo motivo è stato assorbito, perché la sentenza d’appello non aveva motivato adeguatamente sulla questione, che dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La disciplina di esenzione tributaria introdotta dall’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011 non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il sequestro disposto dopo il periodo d’imposta non elimina automaticamente un debito tributario già maturato; secondo la decisione, per il regime anteriore alla norma di esenzione il sequestro, da solo, non fa venir meno la soggettività passiva.
  • Per gli immobili su area demaniale, il concessionario resta il soggetto passivo in forza della concessione. Cessioni o accordi con terzi sul godimento degli immobili non trasferiscono l’obbligo tributario finché la concessione resta efficace.
  • Una motivazione che non illustra le ragioni per cui viene respinta una specifica censura, rendendo impossibile controllare il percorso logico della decisione, può essere apparente e comportare la cassazione della sentenza.
  • Quando una decisione di merito è cassata per motivazione apparente su una questione, la Corte di cassazione può lasciare assorbita la censura sostanziale collegata: in questo caso il giudice del rinvio dovrà esaminare la richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni.

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