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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14860/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (iscritta a ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, poi riformato in appello, della pensione integrativa richiesta da una farmacista all'ENPAF. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione ritenendo che la cancellazione dall'albo disposta nel 1982 dal consiglio dell'ordine dovesse decorrere dalla data indicata nell'istanza dell'interessata (dicembre 1982) e non dalla data della deliberazione, così da far maturare il quinquennio/quinquennio utile di contribuzione fino a completare i 15 anni richiesti. Aveva inoltre valorizzato la possibilità per il consiglio dell'ordine di correggere in autotutela, anche a distanza di anni, il provvedimento originario. L'ENPAF ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione delle norme in tema di cancellazione dall'albo dei farmacisti e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo all'autotutela dell'ordine esercitata dopo 28 anni senza considerare la posizione del terzo ente previdenziale; con il secondo deduce violazione dello statuto ENPAF e delle norme sulla cancellazione dall'albo, lamentando che la decorrenza della cancellazione dovesse essere ancorata alla data della delibera e non a quella indicata dall'iscritta.

La decisione

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la cancellazione dall'albo su richiesta dell'iscritto decorre dalla data indicata dall'iscritto, poiché fonda la propria efficacia sulla sua volontà; pertanto la delibera del consiglio dell'ordine del 1982 non poteva produrre effetti da una data diversa da quella richiesta. Ha anche osservato che il consiglio non aveva indicato una decorrenza diversa, limitandosi a disporre la cancellazione, e che l'ente previdenziale è vincolato dalle determinazioni dell'organo professionale che incidono sullo status del farmacista e sui conseguenti obblighi contributivi. Inoltre, nel caso concreto, la lavoratrice aveva versato i contributi fino a fine anno e l'ente li aveva incassati senza riserve. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l.C.p.S. n. 233/1946

    Richiamato come norma sul funzionamento e sugli effetti delle determinazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione/cancellazione dall'albo.

  • art. 11 d.l.C.p.S. n. 233/1946

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano la cancellazione dall'albo e i relativi effetti sullo status professionale.

  • art. 3, comma 8, d.P.R. n. 221/1950

    Invocato dal ricorrente come norma sulla decorrenza degli effetti della cancellazione dall'albo.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 221/1950

    Richiamato in tema di cancellazione dall'albo e decorrenza degli effetti conseguenti.

  • art. 21-nonies L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di autotutela a distanza di molti anni; la Corte, tuttavia, ha ritenuto assorbente la corretta decorrenza della cancellazione richiesta dall'iscritta.

  • art. 3 statuto ENPAF

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la decorrenza della cancellazione sarebbe ancorata alla data della delibera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'albo professionale disposta su richiesta dell'iscritto decorre, salvo diversa indicazione dell'organo competente, dalla data espressamente indicata nell'istanza dell'interessato, perché l'effetto estintivo dello status professionale trova fonte nella volontà del richiedente.
  • L'ente previdenziale collegato all'iscrizione all'albo resta vincolato alle determinazioni dell'ordine professionale che incidono sullo status dell'iscritto e sui conseguenti obblighi contributivi.
  • Se l'organo professionale non indica una decorrenza diversa da quella richiesta dall'iscritto, non è consentito attribuire alla cancellazione effetti retroattivi o diversi da quelli risultanti dalla domanda di cancellazione.
  • Il versamento e l'incasso senza riserve dei contributi fino alla data di cessazione dell'iscrizione costituiscono un dato coerente con il permanere dell'obbligo contributivo fino a quel momento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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