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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28592/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all’anno 2009, notificato nel 2015 per l’importo complessivo di euro 2.727,90. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della destinataria dell’atto; la corte d’appello aveva confermato l’accoglimento ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi (indicato nella decisione di merito come 16 giugno 2010) e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ritenuta mera dichiarazione di scienza. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., della legge n. 335/1995, del d.P.C.m. 10 giugno 2010, dell’art. 1 d.lgs. n. 462/1997 e dell’art. 10 d.lgs. n. 241/1997. Secondo il ricorrente, l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avrebbe reso difficoltoso l’accertamento dell’inadempimento e integrato un doloso occultamento del debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione; inoltre la corte di merito avrebbe errato nel fissare il dies a quo al 16 giugno 2010 senza considerare il differimento al 6 luglio 2010 previsto per i soggetti interessati dagli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare il differimento legale del termine di pagamento al 6 luglio 2010 per le attività economiche rientranti negli studi di settore. Ha inoltre precisato che la questione della sospensione della prescrizione non esaurisce il sindacato sul corretto dies a quo, che resta scrutinabile in cassazione quando si controverte dell’intera fattispecie estintiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    Rileva per individuare il momento di decorrenza della prescrizione in relazione alla possibilità di far valere il diritto.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    È richiamato quale base normativa dell’obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    È richiamato nel motivo come disciplina connessa al sistema di riscossione dei contributi.

  • art. 1, d.lgs. 462/1997

    È richiamato nel motivo in relazione al versamento e alla gestione dei contributi dovuti in dichiarazione.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997

    È richiamato quale norma del sistema dei versamenti e della dichiarazione fiscale collegata agli obblighi contributivi.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997

    Costituisce il fondamento della disciplina del differimento dei termini di pagamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato per affermare che la prescrizione estingue il diritto per il decorso del tempo determinato dalla legge.

  • art. 2936 c.c.

    È richiamato per ribadire l’inderogabilità della disciplina legale della prescrizione.

  • d.P.C.m. 10 giugno 2010

    Ha differito al 6 luglio 2010 il termine per il pagamento degli importi dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Massime di principio

  • Quando si contesta la prescrizione di un credito contributivo, il giudice di legittimità può scrutinare l’intera fattispecie estintiva, compreso il corretto dies a quo, perché la questione sulla sospensione non rende intangibile il momento iniziale del termine.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutti gli elementi normativi che incidono sul termine di pagamento, compresi eventuali differimenti legali stabiliti da fonti secondarie o regolamentari adottate in attuazione della legge.
  • In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, il termine iniziale di prescrizione coincide con la scadenza del pagamento dovuta secondo la disciplina applicabile al caso concreto, e non con la presentazione della dichiarazione dei redditi se questa abbia natura meramente dichiarativa.
  • Il differimento del termine di versamento previsto per i soggetti che esercitano attività economiche assoggettate agli studi di settore opera in base al dato oggettivo dell’attività svolta, non solo in ragione della concreta scelta fiscale del singolo contribuente.
  • L’omessa compilazione di un quadro dichiarativo non è di per sé sufficiente a escludere il differimento del termine o a fondare automaticamente la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, se non risulti un occultamento idoneo in concreto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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