Cassazione Civile, Ordinanza n. 09651/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate a un contribuente persona fisica, con i quali venivano recuperati a tassazione ai fini IRPEF maggiori redditi per gli anni 2002, 2003 e 2004 mediante accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, oltre a un provvedimento sanzionatorio per dichiarazione omessa o infedele. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso; la decisione veniva poi riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che respingeva l'originaria domanda del contribuente. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento sintetico fosse illegittimo perché fondato sull'acquisto di un immobile commerciale chiuso fino al 2006 e che il reddito accertato dovesse essere ridotto; 2) violazione dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 in relazione ai termini decadenziali di notifica degli avvisi di accertamento, assumendo che gli atti fossero tardivi e quindi prescritti/decaduti; 3) violazione dell'art. 88 c.p.c., lamentando un comportamento non leale dell'Ufficio e insistendo sulla pretesa tardività degli avvisi. La Corte, però, non esamina nel merito tali censure perché rileva che il ricorso è privo di una esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa e dello svolgimento del processo: non sono riportati i motivi del ricorso introduttivo, il contenuto della sentenza di primo grado, i motivi di appello dell'Ufficio né la motivazione della sentenza impugnata. Il richiamo alla revocazione ex art. 395 c.p.c. è giudicato inconferente, poiché tale rimedio è esperibile davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per difetto del requisito di specificità e autosufficienza, in quanto l'atto non consentiva di ricostruire compiutamente i fatti di causa, le ragioni delle decisioni di merito e la pertinenza delle censure proposte. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come base dell'accertamento sintetico; la Corte non si pronuncia nel merito della norma perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità.
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività/decadenza degli avvisi di accertamento; la Corte non valuta il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
invocato dal ricorrente come parametro di lealtà e probità processuale; la Corte non ne affronta la violazione in concreto, reputando il motivo non scrutinabile nel merito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso privo di una ricostruzione chiara della vicenda sostanziale e processuale.
richiamato quanto al rito camerale e al deposito della memoria illustrativa, che però non può sanare le lacune del ricorso.
artt. 64, comma 1, e 65, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
richiamati per affermare che la revocazione delle sentenze tributarie va proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
richiamato in modo improprio dal ricorrente; la Corte osserva che il rimedio revocatorio è esperibile davanti al giudice che ha emesso la sentenza contestata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere tale da consentire alla Corte di comprendere, senza ricorso ad atti esterni, l'origine sostanziale della lite, lo svolgimento del processo e le ragioni delle decisioni di merito.
- La mancanza, nel ricorso per cassazione, dell'indicazione dei motivi del giudizio di primo grado, delle censure dell'appello e del contenuto delle sentenze di merito impedisce la valutazione della pertinenza e dell'ammissibilità dei motivi e comporta l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
- La memoria illustrativa depositata nel rito camerale non può colmare le carenze originarie del ricorso quanto all'esposizione dei fatti e alla ricostruzione del processo.
- Il richiamo alla revocazione è inconferente se il rimedio viene evocato davanti alla Corte di cassazione per censurare una sentenza di merito, poiché la revocazione delle decisioni tributarie va proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09599/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →