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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 317/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la statuizione di confisca di 6.600 euro operata con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e detenzione di stupefacenti). Il ricorrente censura l'illogicità della motivazione della confisca: i proventi dalle cessioni oggetto d'imputazione (circa 25 cessioni a 20 euro ciascuna = 500 euro) non giustificano 6.600 euro; il conto corrente dell'imputato mostra accrediti di stipendio e prelievi per 1.938 euro, importi insufficienti a spiegare l'intera somma; la sentenza avrebbe illegittimamente ricondotto a profitto del reato somme non direttamente e immediatamente derivate dalle cessioni contestate, senza prova della provenienza illecita e senza esclusione di fonti lecite o di altri reati non contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso e ne ha accolto il motivo sul profilo della confisca: ha ritenuto che la confisca debba essere collegata al "profitto" inteso come vantaggio economico immediato e diretto derivante dal reato, per cui solo i corrispettivi delle cessioni contestate possono essere considerati automaticamente profitto. Ha inoltre indicato che, in presenza di disponibilità patrimoniali eccedenti i proventi contestati, il giudice di merito deve valutare la sproporzione rispetto ai redditi leciti e se l'imputato giustifica la provenienza; in caso di sproporzione ingiustificata può trovare applicazione la confisca ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca (6.600 euro) e il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone per un nuovo giudizio sul punto; il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regime di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte osserva che, anche con applicazione della pena su richiesta, la mancata o carente motivazione sulla confisca può essere impugnata per violazione di legge.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Dispositivo che sanziona la cessione/detenzione di sostanze stupefacenti. E' il reato contestato da cui dovrebbe eventualmente derivare il "profitto" confiscabile.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la confisca del profitto e delle cose pertinenti al reato di cui all'art. 73; la Corte interpreta il "profitto" come vantaggio economico immediato e diretto, richiedendo una correlazione stretta con le cessioni contestate.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Norma generale sulla confisca del profitto del reato; la Corte nota che la sentenza non indicava espressamente la norma applicata ma che la confisca è stata motivata come profitto/pertinenza.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione tra beni e redditi leciti. La Corte richiama la possibilità di applicare tale misura quando le disponibilità siano sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati e non giustificate, riconoscendone natura non punitiva e la possibilità di applicazione anche per i reati di cui all'art. 73 comma 5 dopo la modifica normativa.

  • art. 4, comma 3-bis, dl. 15/09/2023, n. 123, conv. dalla legge 13/11/2023, n. 159

    Modifica che estende l'applicabilità dell'art. 85-bis anche ai delitti previsti dall'art. 73 comma 5; la Corte ne evidenzia l'effetto pratico e la natura non penale della misura.

  • art. 200, comma 1, cod. pen.

    Limiti di retroattività delle norme più favorevoli; la Corte precisa che per individuare il regime applicabile deve farsi riferimento alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, nel rispetto dei limiti di legge sulla retroattività.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Principio costituzionale invocato per ritenere impugnabile la mancata motivazione della confisca anche in sede di patteggiamento, come vizio di legge rilevante.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Riferimento normativo relativo alle decisioni emesse dopo l'introduzione della disciplina sul patteggiamento; la Corte chiarisce che ciò non esclude la sindacabilità in cassazione della motivazione sulla confisca.

Massime di principio

  • La confisca per "profitto" richiede una correlazione diretta e immediata tra la somma e il reato: possono essere confiscati soprattutto i corrispettivi effettivamente ottenuti dalle cessioni contestate.
  • La mera detenzione di denaro non giustifica automaticamente la confisca come profitto del reato: il giudice deve verificare il nesso di pertinenzialità e l'immediatezza del vantaggio economico rispetto alla condotta contestata.
  • Non è ammissibile estendere la confisca sulla base di mere supposizioni su precedenti attività illecite non contestate: l'accertamento deve riguardare fatti pertinenti al capo di imputazione.
  • Se le disponibilità patrimoniali sono sproporzionate rispetto ai redditi leciti e il soggetto non giustifica la provenienza, può essere valutata la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis (misura di natura non penale), fermo restando il rispetto dei limiti di retroattività.
  • In procedimenti con applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), la statuizione accessoria sulla confisca deve essere motivata e resta sindacabile; la carenza motivazionale è motivo di annullamento limitato alla misura irregolare.
  • Il giudice di merito, in sede di nuovo esame, dovrà esaminare movimenti bancari, accrediti e prelievi e consentire all'imputato di fornire giustificazioni verificabili circa l'origine della liquidità prima di concludere per la confisca.

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