Cassazione Penale, Sentenza n. 298/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano (rinvio dalla Cassazione) che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata (artt. 81, 110, 629, 628 c.p.). Le censure principali: violazione degli artt. 627, 603, 604 cod. proc. pen. e art. 173 disp. att. (omesso e dovuto riesame nel merito in sede di rinvio e rifiuto della rinnovazione istruttoria); vizi di motivazione e violazione di legge circa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 (sostenendo la presenza sporadica di Atzei e l'assenza di prova del danno patrimoniale e della esclusività dei rapporti); ricorso alla rilevanza del rapporto di amicizia tra Forte e Dell'Ioio per escludere il carattere estorsivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, nel rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione con la sentenza di annullamento, ha rivalutato il compendio probatorio e legittimamente rifiutato l'ampliamento dell'istruttoria perché non indispensabile né utile alla decisione. La Cassazione ha confermato la ricostruzione che integra il delitto di estorsione contrattuale (compromissione dell'autonomia negoziale come "ingiusto profitto"), la sussistenza dell'aggravante per la presenza di più persone riunite e il concorso di Atzei (anche per mera presenza non casuale che dia impulso o senso di sicurezza all'autore). Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili. Restano confermate, nei termini decisi in sede di merito, le pregresse condanne (Dell'Ioio: 6 anni e 6 mesi e multa di € 6.000; Atzei: 3 anni e 6 mesi e multa di € 1.000).
Norme richiamate
art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore si è ritenuto integrare il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale
La compressione dell'autonomia negoziale (anche se il rapporto non è esclusivo) può costituire l'"ingiusto profitto" tipico dell'estorsione contrattuale.
art. 629, secondo comma, cod. pen.
la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia
L'aggravante si realizza quando è provata la presenza non casuale di più persone che partecipano o danno sostegno all'azione delittuosa; anche la mera presenza può essere sufficiente se ha dato impulso o senso di sicurezza all'autore.
art. 110, cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: è sufficiente la partecipazione anche indiretta o la presenza funzionale a sostenere l'azione dell'autore principale.
art. 627, cod. proc. pen.
Nei casi di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione e può riesaminare il compendio probatorio, rimanendo vincolato solo ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
art. 603, cod. proc. pen.
deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione
La rinnovazione istruttoria in sede di rinvio è eccezionale e va accordata solo se le prove richieste sono rilevanti e indispensabili per decidere.
art. 604 e art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai limiti e alle modalità del riesame probatorio e dell'assunzione di mezzi di prova nelle fasi successive del giudizio; la Corte ha valutato che le richieste di rinnovazione non soddisfacevano i requisiti di indispensabilità e rilevanza.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio ha pieni poteri di rivalutazione del compendio probatorio quando la Cassazione annulla per vizio di motivazione, purché rispetti i principi di diritto dichiarati: non è vincolato a ripetere pedissequamente la motivazione della Cassazione.
- La rinnovazione istruttoria in sede di rinvio/appello è eccezionale: va disposta solo se le prove richieste sono rilevanti e indispensabili ai fini della decisione (art. 603 c.p.p.).
- Per il concorso di persone (art. 110) e l'aggravante delle più persone riunite (art. 629 co.2) può essere sufficiente la "mera presenza" non casuale del concorrente, se questa contribuisce a dare impulso o maggior sicurezza all'autore del fatto.
- L'estorsione cosiddetta contrattuale si configura anche quando la vittima è costretta, per violenza o minaccia, a mantenere rapporti commerciali o contrattuali che ledono la sua autonomia negoziale: non è necessario che il rapporto sia esclusivo, basta la compressione della libertà contrattuale con conseguente ingiusto profitto.
- Le censure che mirano a una diversa valutazione dei fatti o a una divergenza interpretativa delle prove sono generalmente inammissibili in Cassazione: il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione libera degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
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