Cassazione Penale, Sentenza n. 301/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché la Corte non avrebbe escluso la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. in L. 203/1991, ora art. 416‑bis.1 c.p.), nonostante negli atti fosse acquisita un'ordinanza irrevocabile del Tribunale del riesame che aveva ritenuto non integrata tale aggravante per carenza di gravità indiziaria. Il difensore sostiene che quella pronuncia cautelare, essendo negli atti, costituiva elemento probatorio idoneo a far emergere ictu oculi l'insussistenza dell'aggravante e quindi a imporre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; il ricorrente ha anche interesse per riflessi nel procedimento disciplinare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (Tettamanti e Calpitano) secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o della sua rilevanza penale emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza ictu oculi). La Corte ha osservato che la valutazione del Tribunale del riesame in sede cautelare non ha efficacia vincolante nel giudizio di merito e che il ricorrente non ha indicato concretamente gli elementi dagli quali risultasse, ictu oculi, l'insussistenza dell'aggravante. Per tali ragioni il motivo è generico e il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina l'assoluzione per fatto inesistente o per non aver commesso il fatto e la possibilità, in presenza di cause estintive come la prescrizione emerse prima della sentenza di appello, di pronunciare l'assoluzione solo quando l'insussistenza emerge in modo evidente dagli atti (criterio dell'evidenza/ictu oculi).
art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. in L. 12/07/1991 n.203 (ora art. 416‑bis.1 c.p.)
Prevedeva la circostanza aggravante dell'agevolazione di associazioni di tipo mafioso; nella vicenda è contestata come aggravante e la sua insussistenza è stata valutata nel procedimento cautelare, ma tale valutazione non vincola il giudice di merito se non integra evidenza assoluta.
artt. 110, 319, 321, 81, secondo comma, cod. pen.; artt. 61 n.9, 110, 332 cod. pen.
Norme penali relative ai reati a cui si riferisce il procedimento; nella sentenza di merito i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti; Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano
Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire il parametro dell'evidenza richiesto dall'art.129: l'assoluzione d'ufficio o per effetto di una causa estintiva emersa in istruttoria è consentita solo quando la non contestabilità dei fatti emerge dagli atti in modo ictu oculi.
Massime di principio
- Per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art.129 quando interviene una causa estintiva (es. prescrizione), l'istante deve dimostrare che l'insussistenza del fatto, la non responsabilità dell'imputato o la non rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (criterio dell'evidenza/ictu oculi).
- Un provvedimento cautelare (es. ordinanza del Tribunale del riesame) acquisito negli atti non vincola il giudice di merito: può essere considerato come elemento tra gli altri, ma non impone automaticamente l'assoluzione se non integra, valutato complessivamente, l'evidenza richiesta.
- Nel ricorso per cassazione è necessario specificare concretamente gli elementi di fatto e di prova dai quali risulti, ictu oculi, l'insussistenza del fatto o dell'aggravante contestata; censure generiche o non collegate alle motivazioni della decisione impugnata rendono il ricorso inammissibile.
- L'interesse a tutelare aspetti extra‑penali (es. procedimenti disciplinari) non modifica lo standard probatorio richiesto per l'assoluzione ai sensi dell'art.129: i riflessi extracontestuali non sostituiscono la necessità di dimostrare l'evidenza dell'innocenza.
- Quando si impugna una sentenza confermativa di declaratoria di estinzione per prescrizione, il difensore deve: a) indicare con precisione le prove già acquisite che rendono l'innocenza evidente; b) spiegare perché le risultanze del dibattimento non possono mutare tale quadro; c) evitare censure meramente formali o generiche.
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