Cassazione Penale, Sentenza n. 296/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 13/6/2023 con i seguenti c.t.u.: (1) nullità della sentenza per mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore (che era impegnato in altro processo); (2) errata qualificazione della condotta come peculato in relazione a somme percepite per visite intra-moenia, sostenendo che l'imputato avrebbe incassato solo la sua quota privata e non somme della pubblica amministrazione; (3) esclusione del peculato d'uso perché la convenzione autorizzava l'uso di beni aziendali per attività libero-professionale; (4) decorrenza della prescrizione già in primo grado (le visite sarebbero da datarsi al 2012); (5) vizio nella statuizione sul danno della parte civile, poiché la A.S.P. non avrebbe chiesto il risarcimento in sede di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le argomentazioni del Tribunale e della Corte d'appello. In particolare: il primo motivo (legittimo impedimento) è stato ritenuto infondato perché il difensore non ha rispettato i requisiti previsti per la richiesta di rinvio (art. 420 ter, comma 5 c.p.p.) e l'impegno professionale non è stato provato in modo idoneo; il secondo motivo (peculato) è stato respinto richiamando la giurisprudenza secondo cui il medico che incassa direttamente dal paziente l'intero corrispettivo, senza versare la quota spettante all'ente pubblico, assume una qualità pubblicistica e può essere riconosciuto responsabile di peculato anche se intascherebbe solo parte dell'importo; il terzo motivo relativo al peculato d'uso è stato ritenuto inammissibile perché non ha fornito elementi probatori idonei a superare la constatazione degli atti; il quarto motivo (prescrizione) è improcedibile in Cassazione laddove richiede nuovi accertamenti di fatto; il quinto motivo sul danno della parte civile è stato respinto perché la A.S.P. aveva richiesto il risarcimento nell'atto di costituzione e nella memoria depositata. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese a favore della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La corte ha ritenuto che la condotta del medico che incassa direttamente dal paziente l'intera somma dovuta per una prestazione intra-moenia, omettendo di versare la parte dovuta all'ente pubblico, integra il delitto di peculato perché l'attività di incasso assume rilevanza pubblicistica e attribuisce la disponibilità delle somme per ragioni inerenti al suo ufficio
art. 420 ter, comma 5 cod. proc. pen. (legittimo impedimento del difensore)
Perché l'impegno professionale costituisca legittimo impedimento è necessario che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuto, indichi le ragioni essenziali dell'espletamento della funzione nell'altro processo, la mancanza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto; la mancata indicazione di tali elementi può legittimamente condurre al rigetto della richiesta di rinvio
art. 102 cod. proc. pen. (sostituto difensore)
Richiamata come parametro per valutare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto nel caso di legittimo impedimento del difensore
d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (disciplinante le prestazioni intra-moenia)
Anche se l'attività intra-moenia è libero-professionale, il pagamento da parte del paziente comporta una destinazione parziale alla struttura pubblica; l'uso della convenzione non esclude la rilevanza pubblicistica dell'incasso
art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (assoluzione per estinzione)
In caso di estinzione del reato per prescrizione il giudice d'appello non può svolgere indagini ulteriori rispetto alla pura constatazione di atti idonei ad escludere l'esistenza del fatto o la responsabilità; non è possibile ottenere un'assoluzione nel merito senza prove emergenti dagli atti
art. 616 cod. proc. pen. (condanne per spese e sanzioni in caso di inammissibilità)
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non sussistono ragioni di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata)
Citata in riferimento all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Legittimo impedimento del difensore: la richiesta di rinvio per impegno professionale deve rispettare parametri formali e sostanziali (tempestività, motivazione dell'essenzialità, assenza di altro codifensore e impossibilità di sostituto); la loro mancanza giustifica il rigetto
- Prestazioni intra-moenia e peculato: l'attività libero-professionale svolta all'interno di una struttura pubblica non esclude la rilevanza pubblicistica dell'incasso; se il medico incassa direttamente l'intero corrispettivo dovuto dal paziente e omette di versare la quota spettante all'ente, può configurarsi peculato anche se trattiene solo parte dell'importo
- Irrelvanza dell'ammontare: per la configurazione del peculato rileva la natura pubblicistica dell'incasso e la destinazione parziale delle somme all'ente, non l'esatto ammontare della quota trattenuta dal privato
- Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione non è competente per nuovi accertamenti di fatto o per ricalcolare termini prescrizionali se ciò richiede valutazioni probatorie non già emergenti dagli atti
- Prescrizione e effetti sul giudizio: la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impone al giudice d'appello di fare accertamenti probatori ulteriori per pronunciarsi sull'assoluzione nel merito; l'esame si limita a quanto emergente dagli atti
- Domanda di risarcimento della parte civile: la domanda di danno va valutata in base all'atto di costituzione e alle memorie; la mancata riproposizione in udienza non equivale automaticamente a rinuncia, occorre valutare la volontà inequivoca della parte
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