Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da plurimi avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento emessi in relazione alla procedura di successione, per imposta di bollo, catastale, ipotecaria e di registro, con richiesta di pagamento di euro 967,00. L'Ufficio ha ritenuto il curatore dell'eredità giacente coobbligato al pagamento dei tributi dovuti in relazione alla dichiarazione di successione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti disposto in primo grado, escludendo la responsabilità del curatore. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 36, commi 3 e 4, e 27, comma 2, del d.lgs. 346/1990, degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 347/1990 e dell'art. 530 c.c., sostenendo che il curatore, quale soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, debba anche rispondere del pagamento dei tributi relativi, sebbene entro il limite del valore dei beni ereditari in suo possesso; non già con il proprio patrimonio personale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il curatore dell'eredità giacente, essendo obbligato a presentare la dichiarazione di successione, è anche tenuto al pagamento dei tributi connessi alla successione, ma solo nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha respinto l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
il curatore dell'eredità giacente, quale soggetto obbligato alla dichiarazione di successione, risponde solidalmente dell'imposta nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo della dichiarazione di successione.
art. 28, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
individua tra i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione anche il curatore dell'eredità giacente.
art. 31, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
richiamato quale disposizione che completa gli obblighi dichiarativi in materia successoria.
artt. 2 e 10, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
richiamati nel ricorso come norme relative ai tributi ipotecari e catastali connessi alla successione.
il curatore dell'eredità giacente deve promuovere l'autorizzazione per il pagamento dei debiti ereditari nei limiti dell'attivo ereditario.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione risponde anche del pagamento dei tributi successori correlati, se la disciplina speciale lo prevede espressamente o per implicazione necessaria.
- La responsabilità del curatore dell'eredità giacente non si estende al patrimonio personale: il debito fiscale gravante sull'eredità può essere fatto valere solo entro il limite del valore dei beni ereditari in suo possesso.
- Quando la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- La previsione normativa che attribuisce al curatore il dovere di chiedere autorizzazione per il pagamento dei debiti ereditari conferma che egli può essere chiamato ad adempiere obbligazioni fiscali relative all'asse ereditario, ma nei limiti dell'attivo ereditario.
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