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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva proposto tre distinti ricorsi monitori o di cognizione per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi a tre diverse attività difensive svolte nell'interesse della medesima società: un processo esecutivo immobiliare, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e un giudizio di opposizione a precetto. Per ciascuna attività era stata rilasciata una distinta procura alle liti. La società convenuta aveva eccepito che l'attività professionale dovesse essere considerata unitaria, perché i procedimenti erano tutti collegati al recupero del medesimo credito e quindi le domande separatamente proposte integravano un abusivo frazionamento di un credito unitario. Il Tribunale aveva riunito i ricorsi, dichiarato improcedibili il secondo e il terzo e accolto solo parzialmente il primo. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che, essendo i crediti del difensore sorti da distinti contratti di patrocinio corrispondenti alle diverse procure alle liti e ai diversi giudizi, non vi sarebbe stato alcun frazionamento abusivo e non sarebbe stato necessario allegare un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle azioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato che, nel caso concreto, i diversi compensi professionali erano riconducibili a una medesima vicenda sostanziale e a un rapporto complesso/durevole tra cliente e difensore, relativo al recupero del medesimo credito verso un terzo. Conseguentemente, la proposizione di azioni distinte per ciascun compenso era soggetta al principio elaborato dalle Sezioni Unite sul frazionamento dei crediti: il creditore può agire separatamente solo se dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. La Corte ha però precisato che il ricorso non era inammissibile, ma da rigettare nel merito ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché non erano emersi elementi idonei a mutare l'orientamento consolidato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della controparte; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della necessità di non comprimere irragionevolmente il diritto di azione, ma non ritenuto violato nella soluzione adottata

  • art. 2907 c.c.

    evocato nel motivo di ricorso come norma sull'azione in giudizio a tutela dei diritti

  • art. 100 c.p.c.

    usato come parametro decisivo: l'interesse ad agire condiziona anche l'estensione oggettiva della tutela quando si agisce su una parte di una più ampia vicenda sostanziale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 1704 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come disciplina del mandato

  • art. 1708 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 1709 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per distinguere la procura alle liti dal contratto di patrocinio e per la regola secondo cui la procura si presume conferita per un determinato grado del processo salvo diversa volontà

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sul compenso professionale

  • art. 13 L. 247/2012

    richiamato nel motivo di ricorso come disciplina dei compensi dell'avvocato

  • art. 2 d.m. 55/2014

    richiamato nel motivo di ricorso ai fini della liquidazione dei compensi

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato nel motivo di ricorso ai fini della liquidazione dei compensi

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato per respingere il ricorso, affermando che non erano offerti argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per precisare che l'improponibilità della domanda non produce giudicato sostanziale

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per affermare che la domanda può essere riproposta in cumulo oggettivo con altre analoghe

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il divieto di frazionamento processuale dei crediti opera non solo rispetto a un singolo credito unitario, ma anche rispetto a crediti diversi che siano riferibili a un unico rapporto complesso o di durata e che si inscrivano nello stesso possibile ambito oggettivo di giudicato, oppure che derivino dal medesimo fatto costitutivo.
  • In presenza di una vicenda sostanziale unitaria, la proposizione di azioni separate è consentita solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla separazione; non rilevano, di per sé, intenti soggettivi o profili meramente strategici.
  • Nel valutare l'abusività del frazionamento non basta verificare formalmente l'esistenza di distinti titoli o di distinte procure alle liti: occorre stabilire se i crediti al compenso siano in realtà espressione di una medesima relazione sostanziale tra le parti.
  • La procura alle liti e il contratto di patrocinio sono concettualmente distinti, ma il diritto al compenso dell'avvocato va ricondotto al rapporto sostanziale di patrocinio; la pluralità di procure può rilevare, ma non esclude automaticamente l'unitarietà della vicenda sostanziale ai fini del divieto di abuso del processo.
  • L'improponibilità della domanda per frazionamento abusivo non determina giudicato sostanziale sul credito, sicché il creditore può riproporre la pretesa in un unico giudizio, eventualmente cumulandola con altre analoghe.
  • Il controllo sulla separazione delle domande va letto alla luce dell'art. 100 c.p.c., quale presidio di un esercizio responsabile del diritto di azione e di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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