Cassazione Civile, Sentenza n. 6032/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento che il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto per vizi di notifica; il ricorrente contestava la regolarità delle procedure di 'successioni ricerche' dell'ufficiale postale e l'insufficienza della documentazione probatoria prodotta dal concessionario della riscossione per dimostrare la valida notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l'originario ricorso per difetto di interesse all'impugnazione alla luce del comma 4‑bis introdotto dall'art. 3‑bis (novella all'art. 12 del DPR n.602/1973), che dichiara l'estratto di ruolo non impugnabile salvo casi tassativi di 'azione diretta'. In conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nei termini indicati: dichiarata inammissibile l'impugnazione delle cartelle diverse da quella (n. 09720010621604959000) per la quale era stata disposta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (annullamento automatico dei debiti fino a €1.000). Le spese sono compensate in considerazione della novità normativa intervenuta nel corso del giudizio.
Norme richiamate
Introduce il comma 4‑bis all'art. 12 DPR 602/1973 stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile; ammette l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata solo in casi tassativi (pregiudizio per partecipazione a procedure di appalto ai sensi art.80 c.4 d.lgs.50/2016, riscossione da soggetti pubblici ai sensi decreto MEF 18/01/2008 n.40 in relazione all'art.48‑bis, o perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). La norma si applica ai processi pendenti.
art. 4, D.L. 23/10/2018 n.119, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2018 n.136
Prevede l'annullamento automatico, ex lege, dei debiti tributari fino a €1.000 risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; la Corte ha ritenuto applicabile alla cartella n. 09720010621604959000 determinando la cessazione della materia del contendere per quella posizione.
Cass. Sez. Unite, sentenza n. 26283/2022
Massima nomofilattica richiamata dalla Corte: l'estratto di ruolo è mero elaborato informatico non impugnabile; l'art. 3‑bis si applica ai processi pendenti; le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla norma sono manifestamente infondate; la disciplina non impedisce rimedi successivi (opposizioni esecutive o impugnazioni degli atti successivi).
art. 380‑bis cod. proc. civ. (norme sulla rimessione e memorie in Cassazione)
Utilizzato nel procedimento per dedurre l'inammissibilità del ricorso alla luce delle modifiche normative sopravvenute e per depositare memoria con la proposta di questione costituzionale; la Corte ha comunque ritenuto manifestamente infondate tali questioni.
Consente la cassazione senza rinvio quando la decisione non necessita di nuove valutazioni istruttorie; la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza nella parte interessata.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla sussistenza dei presupposti per il versamento di somme da parte della ricorrente (oneri processuali/contributo).
Norme processuali e civili citate dal ricorrente per contestare la regolarità delle notifiche e la prova della consegna; la Corte però non è entrata nel merito di tali censure per avere dichiarato inammissibile l'impugnazione in base al comma 4‑bis.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile: chi riceve o acquisisce un estratto di ruolo non può impugnare direttamente l'estratto salvo dimostrare uno dei pregiudizi tassativamente previsti dal comma 4‑bis (partecipazione a gare/appalti, riscossione da determinati soggetti pubblici con verifiche art.48‑bis, perdita di benefici in rapporti con la PA).
- La novella normativa (art.3‑bis / comma 4‑bis) si applica ai processi pendenti: modifiche al regime dell'interesse ad agire possono incidere sulla ammissibilità di ricorsi ancora non decisi.
- Se si contesta la mancata o viziata notifica della cartella, il rimedio ordinario è l'impugnazione dell'atto impositivo o, in mancanza, l'azione successiva (es. opposizione esecutiva) quando sorgano atti esecutivi o concreti pregiudizi; l'impugnazione 'anticipata' dell'estratto di ruolo è generalmente inammissibile.
- Per cartelle relative a debiti rientranti nei parametri dell'art.4 D.L. 119/2018 (debiti <= €1.000 riferiti al periodo 2000‑2010) opera l'annullamento automatico: tale causa di cessazione del contendere è applicabile indipendentemente dall'ammissibilità di impugnazioni procedurali sulla notifica.
- In presenza di contestazioni sulla regolarità delle notifiche è fondamentale conservare e produrre prove documentali relative agli invii, ai tentativi di consegna e alle 'successive ricerche' dell'ufficiale postale; tuttavia, anche se la prova di notifica è carente, l'azione diretta rimane ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il comma 4‑bis sono state generalmente ritenute infondate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite); pertanto è improbabile che tali eccezioni sortiscano effetti immediati.
- Strategia pratica: se si riceve un estratto di ruolo e non si è mai avuto atto di notifica della cartella, valutare subito se ricorrono i casi tassativi per l'azione diretta; in caso contrario, monitorare l'eventuale avvio di azioni esecutive per proporre tempestivamente opposizione oppure impugnare l'atto formale (cartella, intimazione, ruolo) quando e se notificato validamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5975/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5981/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5982/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5986/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5989/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5992/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →