Sentenza del 06/09/2022 n. 26278 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della CTR Lazio che aveva riformato la decisione di primo grado (CTP di Roma) e confermato l'avviso di accertamento per l'anno 2008 relativo a una presunta frode carosello. La questione centrale riguarda la qualificazione come operazioni soggettivamente inesistenti (fornitori 'cartiera') e l'onere probatorio relativo alla consapevolezza del cessionario (la Trionfale) della frode; inoltre si contesta l'imputabilità dell'IVA e delle sanzioni ai soci accomandanti della SAS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR abbia errato nel porre sull'obbligo del contribuente la prova della buona fede senza valutare correttamente l'onere probatorio dell'Amministrazione circa la consapevolezza del destinatario dell'evasione. La Corte ha inoltre affermato che i soci accomandanti non possono essere direttamente chiamati a rispondere per le obbligazioni tributarie della società in accomandita semplice, salvo eccezioni non richiamate nel caso. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione a questi punti e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo giudizio e decisione sulle spese.
Norme richiamate
Norma fondante i motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare le censure (nullità per carenza motivazionale, violazione di legge).
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamata in relazione al vizio di motivazione e alla soglia minima di motivazione richiesta per evitare la nullità della sentenza.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per i principi sulla motivazione delle sentenze.
art. 111 Cost.
Fornisce il parametro costituzionale minimo di motivazione che la giurisprudenza di legittimità verifica in cassazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1 e art. 36
Rinvio materiale del rito civile al rito tributario; applicabilità dei principi processuali civili compatibili al processo tributario.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1
Norma penale tributaria citata nella doglianza; incide sul quadro normativo delle frodi fiscali richiamate nella controversia (richiesta di corretta applicazione con riferimento alla disciplina IVA).
Codice Civile, artt. 2313 e 2318
Interpretazione: l'art. 2313 limita la responsabilità del socio accomandante alla quota conferita e non legittima il creditore sociale (compreso l'Erario) ad agire direttamente contro l'accomandante salvo specifiche deroghe.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5
Richiamato per chiarire che l'avviso in contestazione riguardava esclusivamente IVA e non un accertamento di maggior reddito imputabile ai soci per trasparenza.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia: Kittel, Bonik, Ppuh, Mahageben e David)
"a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente"
Principi comunitari utilizzati per stabilire che l'Amministrazione deve fornire indizi attendibili e specifici non solo sulla fittizietà del fornitore ma anche sulla conoscibilità/consapevolezza della frode da parte del cessionario.
Massime di principio
- In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi), che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'evasione.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da indizi attendibili relativi al fornitore o all'operazione (es. mancanza di sede, mancata iscrizione, omissioni fiscali) purché riferibili alla conoscibilità del fatto da parte dell'imprenditore.
- Una volta assolto l'onere probatorio dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'adozione della diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode.
- Nelle società in accomandita semplice i soci accomandanti non sono normalmente responsabili direttamente per le obbligazioni tributarie della società; l'imputazione diretta dell'IVA e delle sanzioni ai soci accomandanti è preclusa salvo specifiche e motivate eccezioni previste dalla legge.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito è limitato alla verifica del 'minimo costituzionale' di motivazione: mancanza totale, motivazione apparente, manifesta contraddittorietà o incomprensibilità emergente dal testo della decisione.
- In casi concreti di indizi di frode carosello il contribuente dovrebbe conservare e poter esibire elementi di due diligence (verifiche sul fornitore, documentazione contrattuale, prova di pagamento e di effettiva movimentazione delle merci/servizi) per dimostrare la propria buona fede.
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