Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14258 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Definizione delle liti pendenti sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità - Estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16, comma 8, della l. n. 289 del 2002 - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del fallimento contro un avviso di accertamento. L'avviso riguardava, da un lato, sanzioni per irregolarità nella liquidazione periodica dell'IVA nei mesi da marzo a giugno 2003 e, dall'altro, il recupero a tassazione conseguente all'indebita emissione di una nota di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. L'Agenzia lamentava l'omessa pronuncia sul primo rilievo o, in subordine, l'erroneità della decisione, sostenendo che la sanzione fosse dovuta anche in caso di correzione di errori materiali o di calcolo da cui risultasse una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha integralmente pagato quanto dovuto per perfezionare la definizione agevolata della lite prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il giudizio ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002. Poiché la definizione ha fatto venir meno il contrasto tra le parti, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, con caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non passate in giudicato e senza formazione di un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, restando a carico di ciascuna parte quelle già anticipate.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 8, legge n. 289 del 2002

    estinzione del giudizio per definizione della lite pendente

    La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011

    definizione delle liti fiscali pendenti

    Il pagamento integrale delle somme necessarie al perfezionamento della definizione agevolata determina il venir meno della controversia tributaria.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario richiede una pronuncia assimilabile alla cassazione senza rinvio, perché le precedenti decisioni non passate in giudicato diventano inattuali e devono essere rimosse.

  • Art. 310, comma 2, c.p.c.

    le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio conservano efficacia

    La disciplina ordinaria dell'estinzione del processo civile non si applica integralmente al processo tributario, nel quale la cessazione della materia del contendere può comportare la caducazione delle pronunce precedenti non definitive.

  • Art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate

    In caso di estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, le spese vengono normalmente compensate, restando ciascuna parte gravata degli esborsi già sostenuti.

  • Art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972

    La controversia comprendeva il recupero a tassazione relativo all'emissione ritenuta indebita di una nota di credito IVA.

  • Art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997

    La controversia comprendeva l'irrogazione di sanzioni per irregolarità nella liquidazione periodica dell'IVA.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene definita mediante un condono o una definizione agevolata validamente perfezionata e integralmente pagata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non produce soltanto un effetto processuale: elimina l'attualità del contrasto e comporta la caducazione delle sentenze dei precedenti gradi non passate in giudicato.
  • La pronuncia corretta della Corte di cassazione è la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non la semplice dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • La definizione agevolata non comporta una decisione nel merito sulla fondatezza della pretesa fiscale e non attribuisce efficacia di giudicato sostanziale alle precedenti pronunce.
  • In caso di estinzione della lite tributaria per definizione agevolata, le spese sono normalmente compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con permanenza a carico di ciascuna parte delle spese già anticipate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.