Sentenza del 13/07/2016 n. 14283 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava l’accertamento dei compensi professionali per l’anno d’imposta 1998. C.L. contestava, con i primi tre motivi, che gli studi di settore potessero essere applicati a chi aveva optato per la contabilità ordinaria e lamentava che la CTR avesse confermato l’accertamento pur avendo escluso tale applicabilità; sosteneva inoltre che l’Ufficio non avesse provato i maggiori redditi e che la sua contabilità non fosse stata esaminata. Con il quarto motivo deduceva che le perdite professionali potevano essere fisiologiche in alcuni periodi e che avrebbero dovuto essere considerate anche le dichiarazioni degli anni precedenti e successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i primi tre motivi: l’accertamento induttivo è possibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando emergano gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni dell’attività. Nel caso concreto, le perdite rilevanti e ripetute, prive di adeguata giustificazione, costituivano elementi incongruenti; gli studi di settore non erano stati applicati come metodo autonomo di accertamento, ma utilizzati come parametro valutativo, peraltro ridotto prudenzialmente al 50%. Il contribuente non aveva dimostrato una diversa realtà reddituale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva un nuovo esame dei fatti, riservato al giudice di merito. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR di Genova del 20 aprile 2009, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento. C.L. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori (SPAD).
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il ricorso all'accertamento induttivo del maggior reddito d'impresa non e' precluso dal riscontro di una contabilita' (ordinaria o semplificata) formalmente regolare, allorche' gravi, precisi e concordanti indizi militino nel senso dell'esistenza di maggiori ricavi, non desumibili dalla contabilita' stessa.
La regolarità formale della contabilità, anche ordinaria, non impedisce l’accertamento induttivo quando elementi gravi, precisi e concordanti indicano ricavi superiori a quelli contabilizzati.
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
l'accertamento condotto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, puo' essere fondato "anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta, ovvero dagli studi di settore"
Le gravi incongruenze tra compensi dichiarati e compensi desumibili dalle concrete caratteristiche e condizioni dell’attività possono fondare l’accertamento. Gli studi di settore possono fungere da riferimento valutativo, senza che l’accertamento debba necessariamente consistere nella loro applicazione automatica.
Art. 112 c.p.c.
La norma è stata invocata dal ricorrente per denunciare ultrapetizione, ma la Corte ha respinto la censura insieme ai primi tre motivi, ritenendo legittimo l’accertamento fondato sulle incongruenze riscontrate.
Art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è stata richiamata nei motivi relativi al giudizio di cassazione e alla pretesa ultrapetizione; le censure basate su di essa sono state respinte congiuntamente ai primi tre motivi.
Art. 3, comma 181, lettera d), L. 28 dicembre 1995, n. 549
Il ricorrente l’ha richiamata per sostenere l’inapplicabilità degli standard di settore al proprio regime contabile; la Corte ha tuttavia distinto l’applicazione automatica degli studi dal loro impiego come parametro di valutazione nell’accertamento induttivo.
Art. 50 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È stato richiamato nel quarto motivo, volto a far considerare la possibile alternanza di perdite e guadagni e i redditi di altre annualità. La Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, dichiarando il motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non esclude un accertamento induttivo: occorrono però elementi probatori idonei e incongruenze gravi rispetto ai ricavi o compensi desumibili dalle caratteristiche concrete dell’attività.
- Gli studi di settore possono essere usati come parametro di valutazione nell’accertamento, senza essere necessariamente applicati in modo automatico o costituire da soli il fondamento della rettifica; la motivazione deve chiarire il ruolo loro attribuito e collegarli ai fatti del caso.
- Perdite professionali rilevanti e ripetute, non adeguatamente giustificate rispetto alle condizioni dell’attività, possono concorrere a fondare una presunzione di compensi maggiori. Il contribuente può contrastarla fornendo elementi concreti idonei a dimostrare una diversa realtà reddituale.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito limitandosi a prospettare una diversa lettura delle perdite o delle dichiarazioni relative ad altre annualità.
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