Sentenza del 13/07/2016 n. 14264 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 194/14/12 del 22 marzo 2012 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello e confermato il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma, del ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al 2004 per IRES, IRAP e IVA. L’accertamento rettificava i valori dichiarati per la cessione di aree edificabili, vendute per 1.500.000 euro ma valutate dall’Ufficio 3.285.000 euro sulla base delle quotazioni OMI e di una perizia dell’Agenzia del territorio. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione delle norme sulle rettifiche tributarie e dell’onere della prova: secondo la ricorrente, l’Ufficio non aveva provato il maggior valore e aveva attribuito indebitamente rilievo alle quotazioni OMI, senza un precedente accertamento ai fini dell’imposta di registro. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione omessa o insufficiente e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché la perizia di parte fosse inidonea a contrastare la stima dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i due motivi connessi, infondati e inammissibili. Ha confermato che la CTR aveva valutato nel loro complesso la perizia dell’Agenzia del territorio, le quotazioni OMI, l’ubicazione dei terreni in una zona di pregio e in sviluppo commerciale e l’insufficienza della prova contraria della società. Le quotazioni OMI non costituiscono prova legale né hanno natura imperativa, ma possono essere utilizzate come massime di esperienza e come elementi di valutazione; il giudice di merito può fondarsi anche su una stima tecnica dell’Amministrazione, purché motivi la scelta. Le censure miravano invece a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione in presenza di una motivazione coerente ed esauriente. La Corte ha inoltre ritenuto non influente il richiamo all’abrogazione delle presunzioni legali introdotte nel 2006 e ha precisato che le disposizioni del D.Lgs. n. 147/2015 esulavano dal giudizio. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
In tema di Iva, l'ufficio puo' procede a rettifica ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, sulla base dei dati e delle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, ivi compresa la richiesta di tali dati e notizie ad organi e amministrazioni dello Stato (comma 2, n. 5).
La rettifica IVA può essere fondata su dati e notizie acquisiti legittimamente, anche tramite altre amministrazioni pubbliche; non è sempre necessario svolgere ulteriori indagini se l’Ufficio dispone già di elementi concreti sull’infedeltà della dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
In tema di Iva, l'ufficio puo' procede a rettifica ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, sulla base dei dati e delle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, ivi compresa la richiesta di tali dati e notizie ad organi e amministrazioni dello Stato (comma 2, n. 5).
I dati e le notizie utilizzabili per la rettifica IVA possono essere acquisiti con le modalità previste dall’art. 51, inclusa la richiesta di informazioni ad altri organi e amministrazioni dello Stato.
Costituzione, artt. 3, 53 e 97
L'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalita', imparzialita' amministrativa e capacita' contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta (nella specie, l'IRPEF) vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (nel caso, l'IVA), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione.
Quando le imposte riguardano i medesimi fatti economici e non prevedono criteri di valutazione diversi, il valore accertato dall’Amministrazione ai fini di un tributo vincola la stessa Amministrazione anche per gli altri, in coerenza con i principi costituzionali richiamati.
Codice di procedura civile, art. 115, comma 2
Considerata anche la giurisprudenza di questa Corte che attribuisce alle quotazioni OMI il valore di massime di esperienza, utilizzabili dal giudice ai fini della decisione, ex art. 115 c.p.c. , comma 2, senza bisogno di prova.
Le quotazioni OMI possono essere utilizzate dal giudice come massime di esperienza senza necessità di prova, ma non diventano per questo presunzioni legali o criteri vincolanti; restano valutabili insieme agli altri elementi e contestabili dal contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha esaminato le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale proposte ai sensi di queste disposizioni, ma ha ritenuto che fossero infondate o inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti.
Codice civile, art. 2697
La dedotta violazione dell’onere della prova è stata respinta: la CTR ha ritenuto sufficienti gli elementi valutativi dell’Ufficio e non adeguata la prova contraria della contribuente; contestare tale apprezzamento nel merito non consente di ottenere un nuovo esame in Cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 40
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente quale parametro della censura, ma la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione nel decidere il caso.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
La disposizione è stata menzionata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non è stata oggetto di una specifica interpretazione della Corte.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 2 e 3
L'eventuale rettifica di valore ai fini dell'imposta di registro - la cui base imponibile e' data, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, dal valore venale in comune commercio (di fatto coincidente con la richiamata nozione di valore normale) - "e' basata su metodo di stima comparativa, all'interno del quale il ricorso ai valori immobiliari OMI si colloca nel quadro di "ogni altro elemento di valutazione", cui fa riferimento, in via residuale, il citato art. 51, comma 3, quanto all'indicazione dei criteri di stima, liberamente valutabile dal giudice di merito".
Ai fini dell’imposta di registro la base imponibile è il valore venale in comune commercio; le quotazioni OMI possono costituire, in via residuale, un elemento della stima comparativa, liberamente valutabile dal giudice di merito.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 2 e 3, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La Corte ha rilevato che le disposizioni, che attribuivano valore di presunzione legale al valore normale superiore al prezzo dichiarato nelle cessioni immobiliari, erano state abrogate; la loro abrogazione non rendeva però decisiva la censura nel caso concreto, fondato sulla valutazione complessiva degli elementi probatori.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
Solo a titolo di completezza si fa presente che esulano dal perimetro del presente giudizio le recenti disposizioni del D.Lgs. n. 147 del 2015 , il cui art. 5, comma 3, prevede che del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, "si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 ".
La norma esclude che il maggior corrispettivo per cessioni immobiliari possa presumersi soltanto sulla base del valore rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La Corte, tuttavia, ha precisato che questa disposizione esulava dal perimetro temporale e decisorio del giudizio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86
Le disposizioni sono riportate nel testo come oggetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, ma la Corte ha precisato che tale disciplina esulava dal presente giudizio.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Il decreto è richiamato nel passaggio sull’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 147/2015, relativa ai valori accertati ai fini delle imposte ipotecaria e catastale; tale disciplina è stata dichiarata estranea al giudizio.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è menzionata esclusivamente per indicare il deposito di memorie della ricorrente; non ha costituito fondamento della decisione.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI non sono, da sole, prova legale del valore di un immobile né criteri vincolanti. Possono però essere utilizzate come massime di esperienza e come elementi di valutazione, specialmente se coerenti con una perizia tecnica e con le caratteristiche concrete dell’immobile.
- Il contribuente può contestare le valutazioni OMI e la stima dell’Amministrazione con prova contraria; una perizia di parte va valutata dal giudice insieme agli altri elementi e può essere ritenuta insufficiente se non offre argomenti o riscontri idonei.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte. Occorre indicare un effettivo errore di diritto o una lacuna motivazionale decisiva, una contraddizione insanabile o una manifesta illogicità.
- Il giudice di merito può fondare la decisione anche su una stima tecnica proveniente da un organismo dell’Amministrazione finanziaria, purché spieghi perché la ritiene attendibile e consideri le contestazioni del contribuente.
- La disciplina successiva che vieta di presumere un maggior corrispettivo immobiliare soltanto dal valore accertato ai fini dell’imposta di registro non è automaticamente applicabile a controversie che, come questa, ne esulano per ragioni temporali o processuali.
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