Sentenza del 13/07/2016 n. 14256 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 45/41/10 del 19 marzo 2010, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso del credito IVA residuo. Il credito dichiarato era di € 82.750,86; dopo la definizione delle liti sulle rettifiche relative al 1992 ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002, era stato riconosciuto un credito di € 43.805,55, oltre interessi. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione di tale norma e contraddittorietà della motivazione: sosteneva che la definizione della lite consentisse soltanto il rimborso delle somme versate provvisoriamente durante il giudizio, non il rimborso integrale del credito indicato in dichiarazione, che le rettifiche potevano aver ridotto o azzerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che il motivo mescolava senza distinguerli un vizio di violazione di legge e uno motivazionale, era carente di autosufficienza perché richiamava genericamente le rettifiche e i loro effetti, e non censurava la prima ragione autonoma della decisione regionale: l’appello dell’Ufficio non spiegava perché il rimborso fosse stato effettuato solo in parte né con quale criterio fosse stata determinata la quota non rimborsabile. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia a rifondere a D.G. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge e vizio di motivazione sono distinti e devono essere formulati in modo da consentire di identificare chiaramente le rispettive censure; non è compito della Corte ricostruirle da un’esposizione confusa.
Art. 366 c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso)
Il ricorso deve esporre con chiarezza e autosufficienza gli elementi necessari a comprendere le questioni contestate. Richiami generici a rettifiche e ai loro effetti, senza una precisa illustrazione, non soddisfano tale requisito.
Art. 16, comma 5, legge n. 289/2002
La disposizione è richiamata nella controversia per discutere gli effetti della definizione agevolata delle liti sulle somme rimborsabili; la Corte, tuttavia, non decide nel merito la questione interpretativa, perché dichiara inammissibile il motivo dell’Agenzia.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata a rifondere le spese del giudizio alla controparte vittoriosa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, censure riconducibili a distinti vizi devono essere articolate separatamente e con chiarezza: un motivo che cumula violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguerli può essere dichiarato inammissibile.
- Il ricorso deve indicare in modo autosufficiente i fatti e gli atti rilevanti per comprendere la censura; riferimenti generici a rettifiche o ai loro effetti non bastano.
- Occorre contestare tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata. Se una ragione sufficiente a sorreggere la decisione resta senza specifica censura, il ricorso può risultare inammissibile anche se si discute un’altra parte della motivazione.
- Nel processo tributario la parte deve provare quanto sostiene: l’Ufficio che contesta un rimborso parziale deve spiegare il criterio seguito e gli elementi che giustificano la quota riconosciuta e quella negata.
- La decisione non stabilisce in via generale che la definizione agevolata dia diritto al rimborso integrale del credito dichiarato: la questione è rimasta non decisa nel merito, essendo inammissibile il ricorso.
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