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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello e confermato la pretesa relativa a IRPEG e ILOR per il 1996, iscritta a ruolo e richiesta con cartella notificata il 20 novembre 2004, sulla base di un avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2002 e non impugnato. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sulla disparità di trattamento nell'accesso al condono previsto dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002, collegata alla data di notifica dell'accertamento. Con il secondo ha contestato la legittimità della cartella, richiamando la sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale e l'assenza, nella disciplina allora applicabile, di un termine decadenziale per la sua notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta dopo la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio, non interrompe il processo di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi perché, pur formulati come denunce di vizio di motivazione, non indicavano con chiarezza il fatto controverso né le ragioni della dedotta insufficienza o contraddittorietà, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il primo non conteneva neppure una specifica censura di violazione di legge. Ha inoltre precisato che il termine introdotto nel 2005 per la notifica delle cartelle relative a liquidazioni formali non si applica per analogia alle cartelle conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi. Per questi ultimi, nel regime applicabile alla fattispecie, dopo la soppressione del termine di notifica nel 2001 operava l'ordinario termine di prescrizione. Il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate in 7.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte non ha modificato la conferma della pretesa tributaria pronunciata dal giudice regionale.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo e' inammissibile, in quanto, pur essendo espressamente formulata la censura come denuncia di un vizio di motivazione essa non contiene la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", secondo quanto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c..

    Per i ricorsi soggetti a tale requisito, la censura motivazionale è inammissibile se non individua chiaramente il fatto controverso e le ragioni per cui il vizio denunciato renderebbe inidonea la motivazione. La Corte ha applicato questo criterio a entrambi i motivi.

  • Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1

    nel caso in esame, che ha riguardo ad un'epoca successiva all'estate del 2001, epoca nel corso della quale era divenuto definitivo per mancata impugnazione l'avviso di accertamento, a seguito della modifica recata del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, con il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, era stato soppresso ogni termine per la notifica della cartella ad opera del concessionario, "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede", di guisa che a quelle fattispecie rimaneva applicabile l'ordinario termine di prescrizione

    Per le cartelle conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi nel regime introdotto nel 2001, la disposizione aveva soppresso il termine decadenziale specifico di notifica; secondo la decisione, restava applicabile l'ordinario termine di prescrizione.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), convertito dalla legge n. 156 del 2005

    alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo, cane nella specie, "non e' applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nel D.L. n. 106 del 2005, art. 1, coma 5 bis, lett. c), convertito, con modificazioni, della L. n. 156 del 2005, art. 1, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attivita' di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis

    Il termine perentorio introdotto nel 2005 per le cartelle da liquidazione formale non si estende per analogia alle cartelle derivanti da un accertamento tributario definitivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attivita' di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis

    La decisione individua nelle liquidazioni fondate su verifiche meramente formali ai sensi dell'art. 36-bis l'ambito delle cartelle soggette al termine introdotto nel 2005, distinguendole da quelle precedute da un accertamento definitivo.

  • Art. 360 c.p.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per formulare la denuncia del vizio di motivazione; la Corte dichiara i motivi inammissibili per la mancata osservanza dei requisiti di specificità previsti dall'art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel regime processuale in cui è applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la censura di vizio motivazionale deve indicare in modo chiaro e specifico il fatto controverso e spiegare perché l'omissione, contraddittorietà o insufficienza denunciata rende inidonea la motivazione; la mera esposizione di una questione non soddisfa il requisito.
  • Il termine decadenziale introdotto nel 2005 per le cartelle relative a liquidazioni formali non si applica per analogia alle cartelle conseguenti ad accertamenti tributari divenuti definitivi.
  • Per gli accertamenti divenuti definitivi dopo la modifica normativa del 2001, che aveva soppresso il termine specifico di notifica della cartella, la decisione considera applicabile l'ordinario termine di prescrizione.
  • Nel giudizio di cassazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta dopo la proposizione del ricorso e la sua costituzione in giudizio non determina l'interruzione del processo, che è dominato dall'impulso d'ufficio.

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