Cassazione Civile, Ordinanza n. 37012/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al periodo d’imposta 1996, con cui l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito di una ditta individuale ritenuta una "cartiera", contestando l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in favore di una società terza. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, di essere mera prestanome e che il reale gestore dell’attività e percettore dei redditi fosse un soggetto terzo, già condannato in sede penale. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) omesso esame di fatti storici risultanti dal giudizio penale e rilevanti per escludere l’attribuzione dei redditi; 2) violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 2639 c.c., per non avere la sentenza considerato che, in presenza di interposizione fittizia, il reddito va imputato al reale possessore e non al prestanome; 3) violazione dell’art. 2 d.P.R. 917/1986, per difetto del presupposto impositivo e della soggettività passiva della ricorrente rispetto ai redditi accertati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l’appello della contribuente, rilevando che il giudice di merito aveva trascurato sia la corretta regola di imputazione del reddito in caso di interposizione fittizia sia gli elementi allegati dalla contribuente per dimostrare la propria qualità di prestanome e il ruolo di dominus del terzo soggetto. Ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
"in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
La norma consente all’Ufficio di imputare i redditi al contribuente che ne sia effettivo possessore per interposta persona, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 53 Cost.
Richiamato quale parametro di capacità contributiva, in coerenza con l’imputazione del reddito al soggetto che ne sia effettivo possessore.
Richiamato in relazione alla figura dell’amministratore di fatto e al tema dell’interposizione/effettiva gestione dell’impresa.
Richiamato per contestare il difetto del presupposto impositivo e della soggettività passiva della contribuente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per censurare l’omesso esame di fatti storici decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale.
Richiamato nel senso che il giudice tributario deve autonomamente valutare il materiale probatorio, senza recepire acriticamente la sentenza penale.
Massime di principio
- In materia tributaria, la sentenza penale irrevocabile non ha automatica efficacia di giudicato nel processo tributario: il giudice deve valutarne autonomamente il contenuto e confrontarlo con le altre prove acquisite.
- In caso di interposizione fittizia, il reddito è imputabile al reale possessore del reddito, cioè all’interponente o dominus effettivo, e non al soggetto meramente interposto o prestanome.
- L’accertamento tributario fondato su interposizione fittizia può essere sostenuto da presunzioni gravi, precise e concordanti, ma il giudice di merito deve esaminare concretamente gli elementi allegati dalla parte per individuare il soggetto effettivamente titolare del reddito.
- L’omesso esame di fatti storici decisivi e la mancata verifica della titolarità effettiva del reddito integrano vizio censurabile in cassazione quando incidano sul presupposto impositivo e sulla soggettività passiva.
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